Possibile fare ricorso contro il fermo auto indicato da Equitalia
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fonte:
- il Tirreno
LUCCA. Equitalia sta veramente raschiando il fondo del barile, riesumando presunti crediti che risalgono a venti anni fa ed anche oltre, gettando così nella costernazione i contribuenti, in qualche caso eredi, che neanche lontanamente immaginavano di aver debiti con l’esattore. Lo stile della richiesta è sempre lo stesso. Arriva una raccomandata con minaccia di iscrizione di un fermo amministrativo sulle autovetture possedute, se nei venti giorni successivi, il debitore non avrà dimostrato di aver pagato, documenti alla mano. Ma dove cercare eventuali documenti di pagamento a fronte di richieste risalenti a tanti anni fa? Non rimane che pagare, altrimenti non si potrà circolare con l’auto se non rischiando una sanzione pecuniaria da 714 a 2.859 euro, in caso di controllo stradale, come viene ben evidenziato nella raccomandata Equitalia. Nella stessa si mette pure in evidenza che «il presente atto ha natura di preavviso e, pertanto, non è autonomamente impugnabile». In poche parole: devi pagare perché non hai spazi di difesa. Il cittadino, legittimamente si chiede se questo sia uno stato di diritto ovvero se vi viga la legge del più forte. Siamo in grado di tranquillizzare il lettore a questo proposito: l’Italia è ancora uno stato di diritto, ma, purtroppo c’è ancora chi è restio a conformarsi alle leggi vigenti, ritenendosi, come istituzione, ad avere qualche diritto in più del comune cittadino. Equitalia ne ha già fatto le spese con le diverse condanne delle Commissioni tributarie subite per aver ipotecato immobili, nonostante le chiare disposizioni di legge, quando il debito del contribuente non era superiore agli 8.000 euro. Oggi, con la raccomandata inviata, Equitalia fa credere al cittadino che non gli restano spazi di difesa, affermando che il preavviso di fermo non è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. Falso. La Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza 10672/2009 ha così deciso: «Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, Dpr. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 C.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva». Dunque, il contribuente può impugnare anche il fermo davanti all’organo competente. Che fare dunque? Dice Fulvio Mandriota, presidente del Codacons di Lucca: «Il cittadino tenga conto che la maggior parte di queste richieste sono cadute in prescrizione e quindi il debito è inesistente, ma purtroppo è necessario che si attivi in via giurisdizionale per affermare i suoi diritti. C’è poi da verificare se si possa dar dimostrazione dell’avvenuto pagamento, perché potrebbero essersi verificati errori di accreditamento da contribuente a contribuente. Se poi non si ricorda di aver ricevuto la cartella di pagamento originaria, l’interessato dovrebbe recarsi presso gli sportelli di Equitalia e verificare quando ed a chi è stata notificata la cartella, facendosi rilasciare fotocopia o comunque una idonea certificazione. Il Codacons di Lucca, con i suoi esperti, resta a disposizione di chi ha ricevuto questi preavvisi di fermo per un eventuale ricorso».
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