PORTE CHIUSE: ECCO I RIMBORSI
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fonte:
- Il Mattino
L’ autorità garante della concorrenza e del mercato ha archiviato il procedimento pre-istruttorio nei confronti del Napoli a seguito della rimozione da parte del club dei profili di possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali del «Regolamento d’ uso dello Stadio San Paolo» e nelle «Condizioni di abbonamento 2019-2020», ovvero i biglietti e gli abbonamenti della passata stagione che hanno subito un danno dalla sospensione del campionato e dalla ripresa a porte chiuse. Le clausole esaminate potevano risultare vessatorie, spiega l’ Antitrust, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo e comportare un significativo squilibrio, a carico dei consumatori, nelle prestazioni contrattuali. Il Napoli, accogliendo l’ invito dell’ Autorità, ha eliminato dall’ articolo 12 del «Regolamento d’ uso dello Stadio San Paolo» la clausola che escludeva ogni tipo di responsabilità della società in caso di rinvio della partita e ha riconosciuto espressamente il diritto dei tifosi di optare tra la fruizione dell’ evento nella nuova data e il rimborso del biglietto. Nel caso del Napoli il riferimento è alla gara di ritorno di Coppa Italia contro l’ Inter, gara che fu rinviata a marzo, all’ inizio dell’ emergenza Covid, per poi essere recuperata a metà giugno e giocata a porte chiuse. Inoltre la società azzurra ha modificato l’ art. 9 delle «Condizioni di abbonamento 2019-2020», riconoscendo, in caso di disposizioni che impongano lo svolgimento del match a porte chiuse, «il diritto dell’ utente di usufruire dell’ abbonamento già acquistato per assistere alla gara come originariamente programmata ovvero, in alternativa, di ottenere il rimborso della quota parte del costo dell’ abbonamento commisurata al singolo evento rinviato e/o sospeso», importante l’ aspetto del rimborso, perché fino a questo momento il Napoli aveva messo a disposizione degli abbonati solo il voucher sostitutivo. Al momento, ricapitola l’ Antitrust, sono in corso undici procedimenti istruttori nei confronti delle seguenti società sportive: Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma, Udinese, Brescia e Lecce. LE REAZIONI Il Codacons ha accolto con favore la decisione del Napoli di rimborsare il biglietto, se richiesto dal consumatore, in caso di rinvio di una partita, tuttavia, afferma, «non basta». Commentando la decisione dell’ Antitrust di archiviare il procedimento pre-istruttorio nei confronti della società azzurra a seguito della sua decisione di rimuovere le clausole che potevano risultare vessatorie, il presidente dell’ associazione dei consumatori, Carlo Rienzi, sottolinea che «tutte le società calcistiche devono riconoscere rimborsi di biglietti e parte degli abbonamenti nel caso in cui le partite non vengano disputate». A suo parere infatti le clausole contenute nei contratti di abbonamento di molte squadre di calcio «calpestano i diritti degli utenti e sono palesemente vessatorie: con la chiusura degli stadi causata dall’ emergenza Covid le società calcistiche si sono mosse in ordine sparso. Alcune riconoscono un voucher ai tifosi da utilizzare per il prossimo campionato, altre invece non prevedono alcuna forma di rimborso, facendo leva proprio sulle clausole vessatorie su cui indaga l’ Antitrust. Una situazione assurda e illegittima che è stata denunciata dal Codacons all’ Antitrust e deve essere al più presto sanata», conclude Rienzi che in caso contrario minaccia come «inevitabile una class action del Codacons e una denuncia penale per appropriazione indebita e truffa». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
bruno majorano
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