25 Luglio 2013

Polizze sui mutui, centinaia in trappola

Polizze sui mutui, centinaia in trappola

Primi risarcimenti dopo i ricorsi dei ConsumatoriADICONSUM CODACONS MDC E FEDERCONSUMATORI «CALA IL DEBITO MA I PREMI ASSICURATIVI RESTANO INVARIATI» IL CASO Le polizze su prestiti e mutui di lunga durata hanno suscitato così tante perplessità che il Governo, col decreto Salva Italia, è stato costretto a intervenire per regolare una pratica che spesso si è trasformata in una trappola. Tanto da arrivare, prima ad abolirla e poi a reintrodurla, ma regolata almeno in termini di condizioni e trasparenza. Il meccanismo è questo: quando di contrae un debito di importo e durata rilevanti, la banca o la società finanziaria che lo emette propone un’ assicurazione a garanzia del versamento delle rate cui mensilmente si somma il costo del premio. «Nel caso di un mutuo da 150mila euro a 20 anni – spiegano Adiconsum, Codacons, Federconsumatori e Mdc dell’ Umbria – all’ inizio si sottoscrive una polizza che copre l’ intero ammontare: mano a mano che il debito si riduce (per il pagamento delle rate) dovrebbe calare anche il premio. Invece, questo non accade e anche se il cittadino ha rimborsato metà del prestito, continua a pagare lo stesso importo per l’ assicurazione». Da qui sono partite centinaia di proteste anche in Umbria e alcune banche/compagnie, dietro ricorso, hanno iniziato a rimborsare i contraenti per i premi non goduti, per riduzione della garanzia sul capitale assicurato o per un rimborso anticipato. «Sarebbe opportuno – aggiungono le associazioni – che almeno ogni 5 anni si proceda all’ adeguamento del premio in base al debito residuo». ARBITRATO E CONCILIAZIONE Come accade per le aziende fornitrici di servizi di pubblica utilità, una via per risolvere anche questo genere di controversie è offerta dalla conciliazione extragiudiziale, dalla camera di conciliazione e dall’ arbitrato bancario. Si tratta di strumenti introdotti dalla Consob per risolvere controversie tra banche o finanziarie e clienti senza ricorrere alla giustizia ordinaria. La conciliazione si attiva tramite apposito modulo (disponibile anche dalle associazioni di consumatori) se il reclamo è rimasto senza risposta: in questo caso interviene un soggetto super partes, il conciliatore (nominato dalla Camera di conciliazione, organo Consob) chiamato a facilitare l’ accordo tra le parti. La procedura si conclude in 60 giorni e se riesce, una volta sottoscritta obbliga le parti a rispettarne il contenuto. L’ arbitrato bancario (Abf) nasce da un accordo tra banca e cliente, preesistente o successivo, e si conclude con il giudizio vincolante di una terza figura neutrale (l’ arbitro). Può essere ordinario, previsto nel contratto sottoscritto dall’ investitore o da convenzione stipulata tra le parti, o semplificato: successivo a un reclamo è volto a indennizzare l’ investitore per il solo danno patrimoniale subito. Le pronunce Abf non sono vincolanti. Fabio Nucci.

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