23 Febbraio 2016

Pignorati per bolli del 1999 Pasticcio bis della Regione

Pignorati per bolli del 1999 Pasticcio bis della Regione
il codacons
denuncia il giallo nelle notifiche degli atti inviati agli
automobilisti l’ avvocato ruggieri: «l’ ente chiede soldi ma dà due
spiegazioni diverse»

CHIETI Un quesito all’ Avvocatura generale dello Stato. E’ quanto chiede il Codacons Abruzzo per dirimere la querelle sulla riscossione del bollo auto nella Regione Abruzzo all’ assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci e per evitare un contenzioso che potrebbe costare davvero caro all’ ente presieduto da Luciano D’ Alfonso. Sono centinaia, infatti, gli automobilisti abruzzesi tartassati per bolli di 17 anni fa. Secondo la dirigente responsabile del servizio finanziario della Regione, infatti, trascorsi sessantuno giorni dalla notifica dell’ avviso di accertamento, quando cioè quest’ ultimo diviene definitivo, scatta la prescrizione decennale. Proprio questa interpretazione, sulla quale si sta fondando l’ intero sistema di riscossione regionale della tassa automobilistica, ha fatto sì che molti cittadini abruzzesi si siano visti notificare ingiunzioni, preavvisi di fermo o pignoramenti di un quinto dello stipendio da parte della Soget Spa per bolli auto anche del 1999 e del 2000, come l’ ultima cittadina della provincia di Chieti che si è recata nei giorni scorsi presso lo sportello Codacons con ingiunzioni da 8mila euro aventi ad oggetto bolli auto prescritti e in quanto tali non più esigibili. «Si tratta di una interpretazione della norma del tutto errata, finalizzata unicamente a fare cassa, rastrellando più soldi possibili dalle tasche degli abruzzesi – dichiara l’ avvocato Vittorio Ruggieri, vicecoordinatore regionale del Codacons Abruzzo – La commissione tributaria de L’ Aquila, con sentenza numero 133 del 2013, ha detto a chiare note che non può sostenersi che l’ avvenuta definitività dell’ avviso di accertamento per mancata impugnazione del contribuente, possa comportare che il termine di prescrizione sia divenuto quello decennale quale conseguenza dell'”actio iudicati” ex articolo 2953 del codice civile, dal momento che tale effetto sorge esclusivamente a seguito di una decisione giurisdizionale e non nel caso di definitività dell’ atto per mancata impugnazione (cfr. Cassazione n. 12263 del 25 luglio 2007, nonché Cassazione n. 25790 del 10 dicembre 2009). E la stessa Regione Abruzzo fino a poco tempo fa aveva aderito a questa interpretazione come risulta da documenti ufficiali in possesso del Codacons. Piuttosto che arrovellarsi le meningi in interpretazioni normative finalizzate unicamente a raschiare il barile e a impoverire ancora di più gli abruzzesi, la Regione farebbe bene a pensare a una riduzione del bollo auto, visto che siamo quelli con la tassa automobilistica più cara d’ Italia». Per fare un esempio per il 2016 una macchina di 110 cavalli euro 0 paga 440 € in Abruzzo, € 364,10 in Emilia Romagna; una euro 1 € 425,70 in Abruzzo, € 352,00 in Emilia Romagna; una euro 2 € 411,40 in Abruzzo, € 339,90 in Emilia Romagna; una euro 3 € 397,10 in Abruzzo, € 327,80 in Emilia Romagna; una euro 4/5 € 379,50 in Abruzzo, € 313,50 in Emilia Romagna. «Per capirci», prosegue Ruggieri, «una macchina da 110 cavalli euro 0 in Emilia Romagna paga meno di una macchina euro 4/5 di pari potenza in Abruzzo. Continuare infatti a concepire le automobili (insieme alle case) i limoni da spremere è assolutamente anacronistico soprattutto in una regione in cui molte volte l’ arretratezza della rete infrastrutturale non offre alternative all’ automobile per spostarsi. Forse invece sarebbe meglio tagliare le consulenze esterne che, stando a un dato pubblicato ieri su Il Sole 24 ore, sono aumentate solo nell’ ultimo anno del 16,5%. Per queste ragioni chiediamo all’ assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci di rivolgere un quesito all’ avvocatura generale dello stato al fine di chiarire una volta per tutte se la definitività dell’ avviso di accertamento faccia scattare la prescrizione decennale o quella triennale». ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
 
 

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