Per l?associazione dei consumatori l?autorizzazione è illegittima
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fonte:
- Il Mattino
Sul ripetitore Omnitel, da installare in contrada Castellone di Reino, è intervenuto il Codacons, il Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. Come si ricorda, a Reino, in contrada Offa di Ciomma, già esiste, da più di un anno, un ripetitore della Tim. Per il ripetitore Omnitel c’era stata l’autorizzazione del Comune; ma, subito dopo, vi era stata una raccolta di firme di circa 150 cittadini reinesi contro la sua installazione, inviata a varie autorità sul piano nazionale e regionale. Conseguentemente, si è mosso il Codacons di Benevento, che in merito ha deciso di produrre un dettagliato ricorso al Tar della Campania. Questo il Codacons si pone come obiettivo: «Per la declaratoria di illegittimità e l’annullamento, previa ordinanza cautelare di sospensione dell’esecutorietà, stante l’evidente pericolo per la salute della collettività interessata e per l’integrità del patrimonio ambientale dalla realizzazione dell’opera, dell’autorizzazione n.10/2000 adottata dal Sindaco del Comune di Reino, n. prot. 4412 del 15/12/2000, conosciuta in data 5.01.2001 della Omnitel Pronto Italia s.p.a. alla realizzazione di un impianto per telefonia mobile in contrada Castellone, oltre che di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, preordinati e conseguenti a quello impugnato». Il Codacons nel suo ricorso, poi, ha elencato i motivi per cui l’atto impugnato deve essere annullato: «Violazione, errata e/o falsa applicazione dell’art.2 bis del D.L. n. 115/1997, convertito nella L.n.187/1997». Secondo il Codacons «nell’installazione e nell’uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati. L’installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale». Il Codacons ha spiegato: «In questo caso, il procedimento autorizzatorio appare del tutto carente riguardo ai presupposti richiesti dalla normativa vigente. In particolare l’autorizzazione non presuppone l’avvenuto rilascio di parere favorevole da parte dell’ASL. competente circa il rispetto delle norme limitatrici l’incidenza dei campi elettromagnetici sulla popolazione, come stabilito dal D.M. 31.9.1998, n.381. È pur vero che l’atto autorizzatorio rimanda al parere dell’Asl sul punto, facendone salvi gli effetti; ma, in tutta evidenza, nell’esercizio del proprio potere il Comune non può emanare atti, del tenore di quello impugnato, incidenti su di un diritto assoluto di rilievo pari a quello della salute dei cittadini, senza avere acquisito prima il parere necessario dell’autorità competente. Peraltro, l’atto autorizzatorio è carente, in ogni caso, per quanto concerne il presupposto costituito dai necessari pareri in materia ambientale, come recita l’art.2 bis citato, secondo paragrafo. Ebbene, l’atto autorizzatorio in oggetto prescinde totalmente, anzi, per meglio dire, omette del tutto il dovuto riferimento alla necessaria valutazione dell’autorità regionale competente in materia di impatto ambientale». Infine, a parere del Codacons, l’autorizzazione ometterebbe del tutto l’esame della necessaria istruttoria configurata dal legislatore nella valutazione di impatto ambientale. Da ciò dovrebbe scaturire l’annullamento.
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