15 Dicembre 2011

Per il Consiglio di Stato la "tessera" è illegittima

Per il Consiglio di Stato la "tessera" è illegittima

DA ROMA  « L a tessera del tifoso è illegittima. È la sentenza del Consiglio di Stato che boccia la "tessera del tifoso" accogliendo l’ appello presentato da Codacons e Federsupporter contro la decisione del Tar del Lazio che, nelle scorse settimane, aveva respinto il ricorso contro la "tessera" presentato dalle due organizzazioni. Codacons e Federsupporter contestavano in particolare il fatto che per ottenere la tessera e, di conseguenza, abbonamenti e biglietti, i tifosi fossero costretti ad acquisire una carta di credito ricaricabile, circostanza che rischia di condizionare le scelte economiche dei tifosi-consumatori. «L’ abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall’ utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l’ uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo», la motivazione che si legge nella sentenza del Consiglio di Stato che di fatto tutela il tifoso, il quale per poter andare in trasferta e accedere ai settori riservati alla tifoseria ospite, dovrà comunque continuare ad avere per forza la tessera del tifoso. Occorre però fare dei distinguo, come nel caso di "Cuore rossonero" la tessera del tifoso milanista che nel modulo di sottoscrizione si legge «può essere anche una carta prepagata» e quindi può anche essere utilizzata come carta bancaria prepagata ricaricabile, ma questa funzione non è ostativa per ottenere la semplice tessera di ingresso allo stadio e quindi decade l’ illegittimità per uso e fini e commerciali che sono quelli che il Consiglio di Stato ha bollato per illegittimità. Il Tar del Lazio deve ora discutere il ricorso delle associazioni. Sulla base di tali motivazioni, i giudici del Consiglio di Stato ordinano quindi al Tar del Lazio di fissare una nuova udienza e discutere nel merito il ricorso presentato da Codacons e Federsupporter, valutando quindi la sussistenza delle illegittimità denunciate dai due enti. ©

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this