PENSIONI IL CODACONS PREPARA UN RICORSO COLLETTIVO CONTRO IL BLOCCO DEI PENSIONAMENTI PER IL RECUPERO DEI DIRITTI QUESTITI E IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO
PENSIONI
IL CODACONS PREPARA UN RICORSO COLLETTIVO CONTRO IL BLOCCO DEI
PENSIONAMENTI PER IL RECUPERO DEI DIRITTI QUESTITI E IL RISARCIMENTO
DEL DANNO PATITO
Ancora
una volta il mondo della scuola patisce riforme previdenziali
ingiuste. L’articolo 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e, da ultimo, il
decreto
legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14
del 2012, hanno
modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico,
facendo salvo il diritto all’applicazione della previgente
normativa SOLTANTO per
il personale che abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi
entro il 31 dicembre 2011.
Questa disposizione ha cancellato i diritti quesiti per migliaia di
insegnanti e Ata, capovolgendo le loro legittime aspettative di vita
e di sussistenza.
L’azione
riguarda il personale “pensionando” della scuola, che maturera’
i requisiti del pensionamento secondo il precedente sistema, non
entro il 31 dicembre 2011, bensi entro il 31 agosto 2012 E CHE PER
QUESTO INGIUSTO SBARRAMENTO TEMPORALE restererà escluso dalla
possibilità di andare in pensione con l’applicazione delle norme
più favorevoli.
L’azione,
che sarà proposta innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, mira all’annullamento e sospensione degli atti generali
applicativi di questo nuovo impianto normativo, nonchè alla loro
corretta interpretazione (D.M. n.22 del 12 marzo 2012 e C.M. n.23 del
12 marzo 2012, Circolare Inps n. 35 e 37 del 14 marzo 2012), ed alla
proposizione della relativa questione di costituzionalità che mira a
consentire il vaglio della Corte Costituzionale, perché emerga la
gravissima illegittimità costituzionale dell’impianto normativo e
delle disposizioni transitorie per l’ingiusta compromissione dei
diritti gia’ acquisiti e la violazione dei principi che informano
la disciplina del proprio contratto di lavoro, nonchè ad avanzare le
giuste richieste di risarcimento del danno patito.
Il
Governo pare aver ignorato la particolarità del settore scolastico e
delle norme di riferimento e il Ministero dell’Istruzione male
interpreta l’impianto normativo alla luce della particolarità del
settore scolastico. Le esigenze di governo della spesa pubblica
non hanno tenuto conto della circostanza che il personale della
scuola matura i requisiti per la pensione secondo regole proprie.
E’ noto, infatti, che nella scuola l’anno scolastico rappresenta
e coincide anche con l’anno di servizio per gli insegnanti. L’art.
1, comma 1 del D.p.r. n.351 del 1998 collega la cessazione dal
servizio nel comparto scuola con l’inizio dell’anno scolastico.
La particolarità del sistema della scuola, peraltro, è confermata
da tutte le norme anche di stampo pensionistico che si sono via via
succedute (si pensi all’art. 59, comma 9 L n.449/1997; all’ art.
1 comma 2 lettera a) e comma 5 lettera d) L.247/2007; art.12
L.122/2010 e art.1 comma 21 L.148/2011).
Rammentiamo
quanto affermato dal C.d.S., sez. consultiva per gli atti normativi
in sede di parere reso il 9 giugno 2009 n. 1943/09 sull’art. 4
della L. 15/09 in tema di azione collettiva nei confronti della P.A.:
“…La privatizzazione del pubblico impiego e
la riforma della dirigenza, le leggi “Bassanini” e i
conseguenti decreti di attuazione, la riforma del titolo V della
Costituzione, le leggi di semplificazione normativa per il 2003 e
2005, la riforma della Legge n. 241 del 1990 (Leggi 15 e 80 del
2005), hanno prepotentemente veicolato nel sistema
amministrativo la concezione sostanziale del buon andamento….. Lo
sforzo del creatore di norme, così come quello dell’interprete,
appare proiettato nel coordinare questi due principi (buon andamento
e legalità), specie nella materia dell’organizzazione, dove
maggiore è il peso che il valore economico del buon andamento
sta assumendo, come tecnica di contenimento del debito pubblico, da
tempo giunto a livelli di guardia, e fattore di produzione
dell’attività amministrativa rivolta alla soddisfazione del
cittadino”.
Lo
Stato ha in questa faccenda anche la veste di datore di lavoro, ed
insieme a tutti i datori di lavoro E’ IL PRIMO A DOVER RISPETTARE I
PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE POSTI DALLA COSTITUZIONE
ITALIANA E DAGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL CODICE CIVILE.
In particolare il principio di correttezza e buona fede “si
esplica nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto
obbligatorio, il dovere di
agire in modo da preservare gli interessi dell’altra,
a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o
di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”.(Corte
di Cassazione Sez. lavoro del 25 gennaio 2011, n. 1699;
Cass. sez. lav., 13 maggio 2004 n. 9141)).
Interessati
al ricorso sono pertanto:
- tutti
gli insegnanti della scuola pubblica che hanno presentato entro il
30 marzo 2012 domanda di pensione e/o certificazione ex D.M. del
Miur n.22/2012, ma che avrebbero maturato i requisiti per il
collocamento in quiescenza secondo le vecchie regole, entro il
31/08/2012, e tutti coloro che, di conseguenza, sono esclusi dalle
norme transitorie di favore dell’art. 24 commi 14, 15 e ss, di cui
alla C.M. 23 del 12 marzo 2012. - E’
interessato all’azione quindi il personale della scuola che
raggiunga i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di
pensione di anzianità di 60 anni di età e 36 di
contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, entro agosto
2012 e non entro dicembre 2011. Ancora è interessato il perosnale
della scuola che raggiunga i requisiti utili per la pensione di
vecchiaia di 65
anni di età per gli uomini e 61
di età per le donne, con
almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2
c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) entro l’agosto 2012 e
non entro il dicembre 2011. Nonchè lo stesso personale che
raggiunga il limite di anzianità contributiva di 40
anni sempre entro agosto
2012 e non entro la predetta data del 31 dicembre 2011. Infine, chi
abbia compiuto almeno 57 anni di età e
35 anni di anzianità contributiva entro
il 31 agosto 2012
Per chi avesse dubbi,
e volesse avere spiegazioni può chiamare il numero di telefono
892007 dove un operatore dalle ore 15.30 alle ore 16.30 tutti i
giorni vi aiuterà. Ma attenzione perchè questo servizio ha
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L’ADESIONE AL
RICORSO COLLETTIVO, PUO’ ESSERE FATTA SEMPLICEMENTE COMPILANDO IL
FORM CHE VI PERMETTERA’ DI RICEVERE VIA MAIL LA MODULISTICA
NECESSARIA PER PARTECIPARE ALL’AZIONE ALL’INDIRIZZO WEB
www.termilcons.net/index.php?pagina=page_publicForm&idForm=124&css=1&access=ok
…PIU’ SIETE PIU’ E’ FACILE OTTENERE GIUSTIZIA !!!!
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