Parti civili, i legami affettivi contano come la convivenza
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fonte:
- il Tirreno
VIAREGGIO Regione, Provincia e Comune restano nel processo per il disastro ferroviario di Viareggio, il 29 giugno 2009, costituite parti civili «avendo questi Enti posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria non solo un danno patrimoniale – con riferimento alle spese sostenute per le attività emergenziali svolte a seguito dell’ incidente ferroviario in questione – ma anche un danno morale». Si legge così nell’ ordinanza emessa nell’ udienza di lunedì dal Collegio presieduto dal giudice Gerardo Boragine del quale fanno parte anche le colleghe Nidia Genovese e Valeria Marino. Ordinanza che definisce anche il danno morale, con riferimento agli enti pubblici che lo rivendicano in aula: «Come compromissione esistenziale e di immagine dei menzionati enti territoriali, titolari di diritti loro derivanti dalle competenze istituzionali e finalità perseguite, indicate dagli statuti costitutivi, da leggi ordinarie e finanche dalla Carta Costituzionale». I giudici del Tribunale di Lucca hanno confermato le costituzione di parte civile dei sindacati (Cgil Orsa e Ugl) che rivendicano il danno non materiale «derivante dall’ inosservanza della normativa antinfortunistica». Via libera anche per la costituzione del Codacons, associazione nazionale che difende i diritti dei consumatori e che «persegue anche finalità che riguardano l’ incolumità pubblica, ricoprendendo al suo interno – peraltro – l’ Associazione utenti trasporto aereo, marittimo e ferroviario, che persegue finalità dirette al conseguimento di condizioni di sicurezza assoluta dell’ utente, sia in rapporto all’ ambiente in cui avviene il trasporto che ai mezzi di trasporto». Identica la scelta che il Collegio fa per medicina democratica, Croce Verde di Viareggio e Cittadinanza attiva, Comitato Matteo Valenti. Per quanto riguarda i familiari non conviventi, i giudici chiamati ad occuparsi della strage di Viareggio ritengono, e lo mettono nero su bianco, che abbiano titolo a costituirsi parte civile «quei soggetti in relazione ai quali lo stretto legame di parentela ed i normali conseguenti vincoli di vicinanza affettiva e frequentazione appaiono elementi di per sé idonei a configurare un danno, non patrimoniale ma certamente risarcibile, derivante dalla perdita del congiunto. Nonché quei soggetti che, pur non legati da vincoli di stretta parentela o familiarità con le vittime, nondimeno hanno dedotto uno stretto legame affettivo e di frequentazione, idoneo a configurare quel qualificato rapporto con la vittima la cui lesione può giustificare in questa fase la pretesa risarcitoria». Insomma, il volersi bene è un valore che il Tribunale di Lucca, attraverso i giudici del suo terzo Collegio così sotto attacco da parte dei difensori degli imputati, ha inteso riconoscere a tutti gli effetti. Di questi tempi non è poco… (d.f.)
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