Parmalat: il Tar del Lazio non sospende l’opa di Lactalis
- fonte:
- Gazzetta di Parma
Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione dell’opa lanciata da Lactalis su Parmalat. Lo ha deciso il consigliere delegato della I sezione, Roberto Politi, respingendo la richiesta del Codacons e dell’Associazione Utenti servizi finanziari, bancari e assicurativi.
Per il Tar del Lazio la questione dell’opa lanciata da Lactalis su Parmalat è meritevole di una valutazione del tribunale in sede collegiale. Ragione questa per la quale è stata fissata per il prossimo 8 giugno l’udienza davanti alla prima sezione.
Alla base del ricorso del Codacons e dell’Associazione Utenti Servizi finanziari, bancari e assicurativi, c’è la ritenuta violazione dei principi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento emittenti, e le carenze sul fronte della trasparenza che non consentirebbero scelte consapevoli per nessuno dei soggetti coinvolti nell’opa: investitori, Parmalat, parti sociali e consumatori.
IL TAR DEL LAZIO: "IL DOCUMENTO E’ ANCHE SUL WEB, NON CI SONO CARENZE INFORMATIVE". Le molteplici modalità di diffusione del documento di offerta «ivi compresa quella sui siti web» delle due società, fa diventare «non concludenti» le argomentazioni secondo le quali ci sarebbe una «carenza di adeguate e complete modalità informative in ordine all’integrale contenuto dell’opa» lanciata da Lactalis su Parmalat.
E’ una delle motivazioni con le quali il consigliere delegato della I sezione del Tar Lazio, Roberto Politi, ha respinto la richiesta del Codacons di sospensione urgente del provvedimento con il quale la Consob ha ammesso e validato la comunicazione e il contenuto dell’opa di Sofil-Lactalis su Parmalat.
Il giudice ha escluso che le modalità informative seguite «rivelino – si legge nel decreto – connotazione tale da vulnerare la possibilità, per i destinatari dell’offerta di acquisto, di pervenire ad un fondato giudizio sull’offerta», così come previsto dalla normativa di riferimento.
Non solo. Si evidenzia come la determinazione con la quale la Consob ha approvato il documento di offerta meriti «necessariamente» una valutazione collegiale del Tar «anche alla luce dell’impegno da Consob assunto in data odierna alla produzione in giudizio di tutti gli atti».
L’articolazione temporale dell’opa contestata (inizio il 23 maggio e conclusione l’8 luglio), poi, per il giudice «ben si rivela idonea consentire una più approfondita delibazione della richiesta cautelare nella sede collegiale», già fissata per l’8 giugno.
Un ulteriore passaggio, nel decreto, si riserva alla richiesta del Codacons «di rimessione del fascicolo di causa alla competente autorità giudiziaria penale». La decisione è che ogni valutazione in merito «debba essere necessariamente rimessa al presidente della sezione, al quale, conseguentemente, si dispone la trasmissione degli atti del giudizio nonché del verbale».
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