1 Febbraio 2011

Parcheggio auto e risarcimento

Parcheggio auto e risarcimento
 

 Il cittadino che parcheggi la sua auto in un’ area a pagamento, con apposizione del contrassegno per la sosta, se al ritiro verifica un danneggiamento ha diritto ad essere risarcito da parte della societá autorizzata dal comune che si occupa della gestione dell’ area. La giurisprudenza di legittimitá e di merito ha concordemente affermato che "l’ immissione del veicolo in un’ area di parcheggio a pagamento, gestita in forma automatica, costituisce un contratto atipico stipulato "per facta concludentia", dal quale scaturisce in capo al gestore del parcheggio l’ obbligo di custodia del veicolo, il quale non viene meno nemmeno se tale obbligo sia escluso dalle condizioni generali di contratto predisposte dall’ impresa di parcheggio. Oggetto di questo contratto atipico è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l’ offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’ accettazione attraverso l’ immissione del veicolo nell’ area, ingenera l’ affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’ impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia. Ogni volta che usufruiamo di parcheggi con le predette caratteristiche: in cittá, in aeroporto, per il rimessaggio della roulotte.. ove si riscontra un danneggiamento possiamo far valere le nostre ragioni nei confronti di chi si occupa della gestione, anche se adduca la semplice locazione dello spazio senza obbligo alcuno, a condizione che si conservi la prova dell’ avvenuto pagamento o del rapporto concluso e si faccia immediata contestazione al personale in loco che ne fa annotazione scritta. * responsabile ufficio legale Codacons.

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