17 Febbraio 2009

Parcheggio a pagamento, gestore responsabile di furti alle auto

LA PAROLA AL CODACONS Parcheggio a pagamento, gestore responsabile di furti alle auto

  Con la sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2009, la terza sezione della Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in tema di parcheggio a pagamento. " Si legge infatti nella sentenza: "il gestore di un parcheggio a pagamento, anche se è incustodito, è comunque responsabile di eventuali furti". " La Suprema Corte ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano che aveva condannato la Azienda di trasporto pubblico milanese – l’ATM – a risarcire il proprietario di un’autovettura scomparsa da un’area di parcheggio pubblico a pagamento. " Analizzando tale caso, la Cassazione ha stabilito altresì che non è sufficiente il cartello, che sovente si trova nei parcheggi pubblici e privati, con il quale il gestore esclude la propria responsabilitá per eventuali furti all’interno delle autovetture o delle autovetture stesse. " Ancora è stato ritenuto insufficiente, ai fini dell’esonero di responsabilitá, qualsiasi atto pubblico, come le delibere comunali, nel caso si tratti di parcheggi gestiti dal comune o da societá municipalizzate, con le quali ad esempio si stabilisce che chi parcheggia in una determinata aerea lo fa "a suo rischio e pericolo". " La limitazione di responsabilitá per furto totale o parziale riportata nell’avviso all’ingresso di parcheggio è del tutto inefficace poichè costituisce una vera e propria clausola vessatoria del contratto di parcheggio e dunque, per la sua validitá, dovrebbe essere approvata specificatamente per iscritto. " Il parcheggio a pagamento, dunque, obbliga sempre alla custodia anche quando l’autovettura non viene affidata ad una persona fisica. " E’ sufficiente in tal senso, secondo quanto emerge dalla sentenza della Suprema Corte, l’utilizzo, da parte dei gestori, di strumenti automatizzati che regolamentano l’entrata e l’uscita dal parcheggio delle autovetture. " Se fino ad ora, dunque, chiunque aveva subito un furto all’interno della propria autovettura o addirittura dell’autovettura stessa aveva dovuto sovente arrendersi nella richiesta di risarcimento del danno, ora può farlo ed il base al principio espresso dalla Corte di Cassazione dovranno essere i gestori dei parcheggi a dimostrare di avere concordato, con chi ha parcheggiato l’autovettura, la esenzione di responsabilitá. " Sará sufficiente, dunque, pagare il parcheggio e conservare lo scontrino per avere diritto al risarcimento del danno. * avvocato Ufficio Legale Codacons Campania

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