Parcheggio a pagamento, gestore responsabile di furti alle auto
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fonte:
- La Città di Salerno
Con la sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2009, la terza sezione della Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in tema di parcheggio a pagamento. " Si legge infatti nella sentenza: "il gestore di un parcheggio a pagamento, anche se è incustodito, è comunque responsabile di eventuali furti". " La Suprema Corte ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano che aveva condannato la Azienda di trasporto pubblico milanese – l’ATM – a risarcire il proprietario di un’autovettura scomparsa da un’area di parcheggio pubblico a pagamento. " Analizzando tale caso, la Cassazione ha stabilito altresì che non è sufficiente il cartello, che sovente si trova nei parcheggi pubblici e privati, con il quale il gestore esclude la propria responsabilitá per eventuali furti all’interno delle autovetture o delle autovetture stesse. " Ancora è stato ritenuto insufficiente, ai fini dell’esonero di responsabilitá, qualsiasi atto pubblico, come le delibere comunali, nel caso si tratti di parcheggi gestiti dal comune o da societá municipalizzate, con le quali ad esempio si stabilisce che chi parcheggia in una determinata aerea lo fa "a suo rischio e pericolo". " La limitazione di responsabilitá per furto totale o parziale riportata nell’avviso all’ingresso di parcheggio è del tutto inefficace poichè costituisce una vera e propria clausola vessatoria del contratto di parcheggio e dunque, per la sua validitá, dovrebbe essere approvata specificatamente per iscritto. " Il parcheggio a pagamento, dunque, obbliga sempre alla custodia anche quando l’autovettura non viene affidata ad una persona fisica. " E’ sufficiente in tal senso, secondo quanto emerge dalla sentenza della Suprema Corte, l’utilizzo, da parte dei gestori, di strumenti automatizzati che regolamentano l’entrata e l’uscita dal parcheggio delle autovetture. " Se fino ad ora, dunque, chiunque aveva subito un furto all’interno della propria autovettura o addirittura dell’autovettura stessa aveva dovuto sovente arrendersi nella richiesta di risarcimento del danno, ora può farlo ed il base al principio espresso dalla Corte di Cassazione dovranno essere i gestori dei parcheggi a dimostrare di avere concordato, con chi ha parcheggiato l’autovettura, la esenzione di responsabilitá. " Sará sufficiente, dunque, pagare il parcheggio e conservare lo scontrino per avere diritto al risarcimento del danno. * avvocato Ufficio Legale Codacons Campania
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