11 Aprile 2017

Obbligo vaccinale e nidi: il ministero risponda sull’ antidifterite

Obbligo vaccinale e nidi: il ministero risponda sull’ antidifterite

Perché non è reperibile in dosi separate il vaccino antidifterite e chi, per legge, è tenuto ad assicurarne l’ effettiva disponibilità? Sono questi, in sintesi, i chiarimenti che il Tar Emilia Romagna – con ordinanza n. 278 del 5 aprile 2017 – chiede al ministero della Salute, cui concede 45 giorni di tempo per depositare una relazione al riguardo. Rinviata, dunque, al 13 giugno, per l’ acquisizione della relazione e di altro carteggio, l’ attesissima decisione del Tribunale amministrativo sui ricorsi presentati – da diverse famiglie e dal Codacons contro gli atti applicativi della legge della Regione Emilia Romagna 19/2016, che obbliga di vaccinare i bimbi in pro cinto di essere iscritti all’ asilo nido per il biennio 2017-2018. I protagonisti. A promuo vere i ricorsi, sono famiglie che – pur disponibili a vaccinare i propri figli – intendono farlo nei limiti in cui i vaccini sono obbligatori, ossia per le quattro malattie combattute con il quadrivalente (difterite, tetano, poliomelite, epatite b) e non per forza con l’ unico vaccino disponibile, che è l’ esavalente (che aggiunge pertosse e haemophilus influentiae). Vaccinarsi solo contro quattro malattie è oggi impossibile, essi osservano, perché manca il vaccino antidiferite in dose separata, e ciò, di conseguenza, esclude i piccoli dal nido, costringendo a sostenere i costi di un servizio di babysitting. L’ alternativa? Optare per il vaccino esavalente che include, oltre al vaccino antidifterite, altri due vaccini facoltativi. Ma, osserva sul punto il Codacons, se è la legge regionale a imporre un tipo di vaccino – tanto da prevedere l’ esclusione dei minori da 0 a 3 anni iscritti e non in regola – e se il vaccino antidiferite non è commercializzato da solo in Italia, perché non lo si importa dall’ estero come prevede il ministero della Salute? Questo è il dubbio che l’ associazione – non contraria in assoluto alle vaccinazioni obbligatorie – sottopone al Tar, chiedendo di sospendere, poiché inattuabile, l’ obbligo vaccinale su sei malattie, finché non saranno disponibili le (solo quattro) immunizzazioni obbligatorie. Tale questione è definita dallo stesso Tar «di estrema delicatezza» e «particolare complessità». Il “precedente”. Di recen te, anche il Tar Friuli Venezia Giulia (20/17) si è pronunciato sul legame tra il mancato rispetto degli obblighi vaccinali e l’ iscrizione al nido, respingendo il ricorso presentato da due famiglie contro la delibera di un Comune che aveva imposto tale obbligo per accedere ai servizi educativi comunali nella fascia 0-6 anni. Il caso triestino ruota quindi su altri presupposti rispetto quello bolognese, perché conferma, in sintesi, che l’ articolo 1 del Dpr 355/1999 – nel prevedere che la mancata vaccinazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’ alunno alla scuola elementare – ritiene le gittimo, per le iscrizioni agli asili nido, esigere la vaccinazione. La decisione del Tar Emilia Romagna. I genitori non contestano il fatto che l’ obbligo vaccinale sia requisito di accesso ai servizi educativi (asilo), ma la delibera che, nell’ attuare la legge regionale, impone tale obbligo senza aspettare che siano disponibili le somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie (quadrivalente) «considerato che allo stato attuale il predetto obbligo non risulta attuabile per indisponibilità di uno dei quattro vaccini obbligatori, ovvero del vaccino antidifterico». Fattispecie più che particolare, quindi, che, vista l’ importanza dei beni “in gioco”, ha spinto il Tar a rinviare ogni decisione, in attesa di acquisire – scrive in ordinanza – una «dettagliata e documentata relazione di chiarimenti, sui contenziosi in oggetto, da parte del ministero della Salute», che spieghi «in base a quale disposizione normativa e in capo a chi deve intendersi radicata la competenza alla gestione e al controllo della effettiva disponibilità per i cittadini della vaccinazione antidifterica, prevista per legge, senza l’ associazione con altri vaccini» e «come deve essere inteso (e in base a quale normativa è stato adottato) l’ invito alle Regioni e alla PaAa a provvedere all’ importazione del suddetto vaccino». Selene Pascasi.

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