Nuove esenzioni ticket Sono stati dimenticati inoccupati e autonomi
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fonte:
- La Sicilia.it
Quando si parla di spese per farQmaci, per esami clinici o per interventi chirurgici, i meno abbienti spesso devono rinunciare a curarsi. Nonostante infatti siano previsti numerosi casi di esenzione da ticket di partecipazione alle spese sanitarie, il ministero della Salute ha tralasciato dal lungo elenco dei beneficiari alcune categorie come gli ex lavoratori autonomi e gli inoccupati che, pure, sono da annoverare tra i disoccupati. Da rilevare, pertanto, come lo Stato – legiferando in materia sanitaria – definisce il disoccupato in maniera diversa di quanto non faccia quando legifera in materia di Lavoro: vedi Legge Fornero. In pratica, lo Stato contraddice se stesso ma, comunque, il legislatore perpetra una violazione dei diritti costituzionali che, invece, dovrebbe garantire nei confronti del cittadino. Fin da quando è entrata in vigore il 21 gennaio 2012, anche la nuova legge regionale – con cui la Sicilia si è adeguata al sistema nazionale sui ticket – ha mostrato le evidenti disparità di trattamento che lo Stato riserva agli utenti della salute. Ma, se almeno sulla definizione dello stato di inoccupato non ci sono dubbi, ben diversa è la posizione dei lavoratori autonomi che hanno cessato l’ attività. Costoro, per la legge nazionale – compresa la Legge Fornero e precedenti – sono ritenuti disoccupati a tutti gli effetti, ma non lo sono, invece, per il Servizio sanitario nazionale, la Regione siciliana e altre regioni italiane. A contrastare l’ erronea e discriminatoria definizione dello stato di disoccupato interviene la Legge Fornero entrata in vigore il primo luglio, che all’ art. 1 recita, tra l’ altro: «c) stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro…, d) disoccupati di lunga durata, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’ attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione… ». Sono evidenti le gravi carenze della normativa che ha inteso dare nuove regole per l’ esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie nel complesso. Moltissime sono le segnalazioni sulla “palese ingiustizia” che la Regione siciliana (e con essa lo Stato) avrebbe perpetrato ai danni dei lavoratori autonomi, penalizzati in quanto esclusi dalla “direttiva 4113 del 18/01/2012” dello stesso assessorato regionale alla Salute, firmata dall’ ex titolare Massimo Russo, in cui vengono esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione e gli autonomi. Ma non tutte le Regioni hanno recepito supinamente le direttive del ministero della Salute. Esse sono andate oltre nel rispetto e nell’ accoglimento della “legge quadro 92/2012” e nel rispetto della Costituzione per la quale tutti i cittadini italiani hanno il diritto alla salute. A testimoniare una scelta a favore dei cittadini meno fortunati, il Friuli Venezia Giulia non tiene conto dei limiti posti ai lavoratori autonomi e agli inoccupati poiché nella normativa regionale prevede esenzioni anche per queste due categorie. Per ulteriori chiarimenti, abbiamo sentito sull’ argomento l’ avvocato Giuseppe Caltabiano, specializzato in diritto del Lavoro e componente dell’ Ufficio legale del Codacons: «La legge Fornero – spiega – è di fatto una “legge quadro”, cioè detta i principi generali a cui attenersi. In particolare, quella della Regione siciliana, al pari delle altre regioni, è una “competenza concorrente” per cui può legiferare solo nel solco della legge dello Stato, le cui competenze sono sancite dall’ art. 117 della Costituzione, per cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In materia di tutela e sicurezza del Lavoro e tutela della Salute, quella della Regione siciliana, come detto, è una “competenza concorrente”. In conclusione, il Lavoro e la Sanità sono competenze concorrenti per le quali non è consentito legiferare “in contrasto” con le leggi dello Stato».
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