«Non si paga la Tari sui garage se sono solo per autorimessa»
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fonte:
- Quotidiano di Puglia
La Tari su garage, cantine e solai potrebbe essere illegittima. Lo sostiene il geometra Gaetano Suma dell’ Ufficio tecnico provinciale del Codacons di Brindisi, con sede a Ceglie Messapica, rendendo nota l’ ordinanza numero 17623/2016, con cui la Cassazione chiarisce che la Tari, al pari della Tarsu, non è dovuta per i garage solo se esiste un’ apposita documentazione che dimostri come quest’ ultimo sia effettivamente adibito ad autorimessa e dunque non sia idoneo alla produzione di rifiuti. Come sottolinea Suma, in generale la tassa rifiuti è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producono rifiuti urbani. Questo perché, la Cassazione spiega: «Pur operando il principio secondo il quale è l’ Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’ obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie catastale, costituendo l’ esenzione, anche parziale, un’ eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (ex-multis, Cassazione numero 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011)». A questo punto, Suma fa notare che le sentenze evidenziano come «il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quant’ anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Inoltre, il contribuente stesso non ha l’ onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il Comune o chi per esso classifichi quel determinato immobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti». Ma il rappresentante dell’ ufficio tecnico provinciale del Codacons di Brindisi dice anche di più: «I giudici tributari di appello con le sentenze hanno chiarito che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell’ uomo quale fattore di produzione di rifiuti urbani». E conclude: «In particolare, è stato affermato che, essendo ipotizzabile una presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per pochissimo tempo (quello materiale di scendere dall’ automezzo ricoverato, di chiudere la portiera e di serrare la porta di accesso, operazione quest’ ultima che si effettua da fuori il locale), anche a volerlo, l’ uomo non avrebbe neppure il tempo o l’ opportunità di produrre rifiuti. Quindi, viene confermato dai giudici tributari che i locali accessori alle abitazioni come garage, cantine e solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani». M.Gio.
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