8 Maggio 2007

Non ingannevole reclamizzare bevande light

Non ingannevole reclamizzare bevande light
È sufficiente che siano indicati i componenti del prodotto pubblicizzato

Non ingannevole reclamizzare bevande light (Tar Lazio 3633/2007) I messaggi pubblicitari che contengono tutte le informazioni relative al prodotto pubblicizzato non possono essere considerati ingannevoli solo perché non avvertono alcune categorie di consumatori dei possibili rischi per la loro salute. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così respinto il ricorso del Codacons contro l` Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva deciso di archiviare il procedimento, diretto ad accertare l`ingannevolezza del messaggio pubblicitario della coca – cola a zero calorie, avviato su segnalazione dell`associazione dei consumatori. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è infondato in quanto nella pubblicità della coca – cola light vengono indicati tutti componenti della bevanda; per il Codacons il messaggio pubblicitario andava considerato ingannevole poiché non chiariva che alcune sostanze erano pericolose per la salute di una determinata categoria di consumatori. Secondo il Tar invece la mancata indicazione dell`avvertenza non rende la pubblicità ingannevole in quanto la ditta produttrice specifica nell`etichetta che la bevanda contiene aspartame, mettendo così in guardia i consumatori dai possibili rischi derivanti dall`assunzione del prodotto, e questo è sufficiente per una corretta informazione, che non può essere diretta ad una particolare categoria di consumatori, ma deve valere per tutti.

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