5 Gennaio 2007

“Non fidarsi di sconti superiori al 50 per cento e occhio alle contraffazioni“

La merce in saldo è davvero di fine stagione? È la domanda a cui invita il Codancons a pochi giorni dall`apertura dei saldi invernali (da domenica con possibilità di apertura in deroga per negozi e centri commerciali di Rovigo, fino al 28 febbraio). La domanda “nasce spontanea“ dopo gli scorsi saldi estivi e le esperienze riscontrate dall`associazione a difesa dei consumatori. “Spesso – spiega la responsabile del Codacons di Rovigo Chiara Crivellari – la merce in saldo non corrisponde a quella esposta in vetrina fino alla vigilia delle vendite di fine stagione. In qualche caso – aggiunge – ci sono vere e proprie organizzazioni di vendita, specializzate nel piazzare stock di capi d`abbigliamento che provengono da fallimenti, liquidati in annate passate. Questa merce poi è mischiata ai capi stagionali, gli unici che dovrebbero essere in saldo“.L`associazione a difesa dei consumatori, così, invita prima dei saldi ad addocchiare bene i prodotti e i loro prezzi. E poi a verificare iniziando dallo sconto. Che deve essere compatibile, però, a una vendita di fine stagione: il Codacons e le associazioni dei consumatori, infatti, suggeriscono di non fidarsi di sconti superiori al 50 per cento. Perché, spiegano, “potrebbero nascondere merce non proprio nuova, o prezzi “originali“ falsi. Un commerciante non può vendere con ricarichi del 50 per cento, sarebbe fuorimercato… E poi si ritroverebbe a vendere sottocosto“.C`è da fare attenzione, inoltre, alle marche dei prodotti e alle contraffazioni e agli sconti “fasulli“. Durante gli scorsi saldi estivi, il Codacons con rilevamenti a campione a Rovigo, Verona, Padova e Venezia, ha riscontrato vendite “non stagionali“ e due casi di prezzi “in saldo“ che in realtà “non erano in saldo: visto che il prezzo “vecchio“ era stato alzato per far figurare il prodotto a sconto anche se non lo era“, ricorda Crivellari.L`ultima avvertenza è “diffidare dei negozi che espongono il cartello “Non si cambia la merce in saldo“. Questi esercizi vanno segnalati ai vigili urbani perché – ricorda Chiara Crivellari – anche nei saldi valgono le norme del codice civile e correlate“. Che prevedono, da parte del commerciante, la garanzia e l`obbligo di sostituzione delle merci difettate: a patto, però, di conservare lo scontrino. Il cliente, infatti, può denunciare al venditore il “difetto di conformità“ entro due mesi dalla data in cui l`ha scoperto, e ottenere la sostituzione del capo o il risarcimento del valore. Il “difetto di conformità“ non è da confondere con il diritto di ripensamento/recesso: perché – per esempio – l`articolo acquistato non è della taglia giusta, o perché non se ne è soddisfatti. In questi casi, come nella prova dei capi, ci si rimette alla discrezionalità dei commercianti.

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