4 Giugno 2017

Se non c’ è buona fede dell’ Aqp la bolletta va considerata nulla

vittoria in giudizio del codacons: un utente non dovrà pagare 30mila euro
Se non c’ è buona fede dell’ Acquedotto Pugliese la bolletta va annullata anche se la perdita riguarda tubazioni interne alla proprietà privata. È quanto ha statuito il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Mo schettini che, con la sentenza n. 888/2017, ha annullato una fattura dell’ Aqp (di importo rilevante) fissando l’ anzidetto principio destinato a rappresentare un importante orientamento giurisprudenziale in materia. Nel caso specifico, è stata contestata una fattura dell’ importo di 30.795,49 euro emessa l’ 1 dicembre 2011 e relativa a consumi effettuati nel periodo compreso tra il 13 ottobre 2009 e il 14 novembre 2011, un periodo durante il quale l’ Aqp aveva continuato regolarmente a fatturare i consumi per importi che non destavano sospetti, provvedendo a trasmettere la fattura di conguaglio due anni dopo. Fatto non inusuale dell’ Aqp che, nel tempo, ha riguardato molti utenti, costretti a pagare gli importi indicati a “conguaglio”. Uno di essi, però, si è rifiutato di pagare e si è rivolto al Codacons (e, in particolare, al responsabile provinciale, avv. Vincenzo Vitale), citando l’ azienda in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi e lamentando nel ricorso la violazione dei principi di buona fede, «poichè, sebbene l’ Aqp avesse, attraverso la lettura del contatore, rilevato più volte consumi anomali, non lo aveva mai informato». Se fosse stato reso edotto della circostanza – ha evidenziato il ricorrente – avrebbe prontamente provveduto ad individuarne la causa e ad evitare la perdita. L’ Acquedotto Pugliese, dal canto suo, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto che il consumo eccessivo d’ acqua derivava dalla rottura di tubazioni private, ma il Tribunale ha rilevato che «la perdita risultava occulta, non risultando segnali esteriori di fuoriuscita dell’ acqua che potessero essere colti da non addetti ai lavori, e che .. (l’ utente) provvide ad incaricare un idraulico di fiducia solo dopo aver ricevuto la fattura dell’ esorbitante importo di 30.795,49 euro con la quale per la prima volta fu in grado di percepire la probabilità dell’ esistenza di un guasto alle proprie tubazioni», e pertanto ha ritenuto che «sussiste, nel caso in esame, una condotta omissiva di Aqp rilevante ai sensi dell’ art. 1227, comma 2 del Codice Civile, con la conseguenza che il consumo addebitato non può essere posto a carico dell’ utente ma del gestore, il quale ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (D.P.C.M. 29.4.1999), nonché il precetto della buona fede nell’ esecuzione del contratto». Ha quindi accolto la domanda e dichiarato che l’ utente non è obbligato a se il consumo eccessivo deriva dalla rottura di tubazioni interne la proprietà privata, l’ ente non potrà più (come è avvenuto in passato) pretenderne il pagamento se ha omesso di allertare tempestivamente l’ utente su detta anomalia».

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