23 Luglio 2013

No allo spam, sì a offerte commerciali “amiche” dei consumatori

No allo spam, sì a offerte commerciali “amiche” dei consumatori

Le Linee guida del Garante privacy contro le offerte commerciali indesiderate

Offerte commerciali a utenti di social network o di
servizi di messaggistica come Skype e WhatsApp solo con il loro consenso; no a
e-mail e sms indesiderati; maggiori controlli da parte di chi commissiona le
campagne promozionali; misure semplificate per le promozioni delle imprese che
rispettano le regole. Il Garante vara le nuove 
“Linee guida in materia di attività promozionale e
contrasto allo spam” 
[doc. web n. 2542348]
 per combattere il marketing
selvaggio e favorire pratiche commerciali “amiche” di utenti e
consumatori.

Il provvedimento generale (in via di pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale) definisce un primo quadro unitario di misure e accorgimenti
utili sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti
e servizi, sia a quanti desiderano difendersi dall’invadenza di chi utilizza
senza il loro consenso recapiti e informazioni personali per tempestarli di
pubblicità. Una particolare attenzione è stata posta dall’Autorità sulle nuove
frontiere dello spamming – come quello diffuso sui social network (il
cosiddetto social spam) o tramite alcune pratiche di “marketing virale”
o “marketing mirato” – che possono comportare modalità sempre più insidiose e
invasive della sfera personale degli interessati.

Queste in sintesi le principali regole contenute nelle
Linee guida.

Offerte commerciali e spam

• Invio di offerte commerciali solo con il consenso
preventivo. Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale
pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail,
fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari
(cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero,
informato e documentato per iscritto.

• Maggiori controlli su chi realizza campagne di
marketing. Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati
controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato
i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.

• Consenso per l’uso dei dati presenti su Internet e
social network. E’ necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare
messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network
(ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di
messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger,
etc. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano
essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o
per altre attività di marketing “virale” o “mirato”.

• “Passaparola” senza consenso. Non è necessario il
consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo
personale (il cosiddetto “passaparola”).

Semplificazioni per le aziende in
regola

• E-mail promozionali ai propri clienti. Ok all’invio di
messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi
analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam).

• Promozioni per “fan” di marchi o aziende. Una impresa
o società può inviare offerte commerciali ai propri “follower” sui social
network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente
l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il
marchio, il prodotto o il servizio offerto.

• Consenso unico valido per diverse attività. Basta un
unico consenso per tutte le attività di marketing (come l’invio di materiale
pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per
l’invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come e-mail
o sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate
tramite operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli
utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono
acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati
nell’apposita informativa fornita all’interessato.

Tutele e sanzioni contro lo spam

• Tutele per i singoli utenti. Le persone che ricevono
spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque
esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di
sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono
arrivare fino a circa 500.000 euro).

• Tutele per le società. Le “persone giuridiche”, pur
non potendo più chiedere l’intervento formale del Garante per la privacy,
possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di
rivolgersi all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli
spammer.

Contestualmente alle Linee guida, allo scopo di
semplificare ulteriormente gli adempimenti in materia di marketing diretto, il
Garante ha adottato anche un apposito provvedimento
generale [doc. web n. 2543820]
 sul
consenso al trattamento dei dati personali, sempre in via di pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale.

Per info dettagliate vedi questo link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2549317

Roma, 23 luglio 2013

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