Niente iva sui rifiuti ora via ai rimborsi.
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fonte:
- l`Adige
L’ Adige del 10 marzo ha riportato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Rovereto, rela tiva all’ imposizione illegittima dell’ Iva sulla voce dei rifiuti urbani, riportata in fattura; tale sentenza resa immediatamente esecutiva, impone il risarcimento economico a coloro che, sup portati dal Codacons, hanno intentato causa alla Trenta. È necessario e opportuno affermare che, sia la Corte Costituzionale che la Cassazione confermarono categoricamente l’ illegittimità dell’ imposizione dell’ Iva su un’ imposta, cioè è illegittimo che si possa o si debba tassare una tassa, ritenendosi che la tariffa sui rifiuti urbani sia per se stessa già una tassa, poiché obbligatoria per tutti gli utenti, e che l’ Iva è una tassa imposta. Va ricordato, inoltre, che il Consorzio dei Comuni del Trentino, pur essendo stata resa nota la pronuncia della Corte, quindi a conoscenza di questa, ritenne di non doverla applicare, con la conseguenza per l’ utenza di dover pagare una somma illegittima. Si pone una domanda: tutte le sentenze, specie quelle della Suprema Corte possono essere eluse? Se sì, cosa ci stanno a fare i giudici con le loro sentenze? Per carenza di dovute informazioni e non solo per questo, o per ignoranza generalizzata, l’ utenza spesso non bada o non sa di dover conservare determinati documenti per diversi anni, come fatture, pagamenti, bollettini e ricevute varie, a secondo della loro natura o tipo. La conservazione delle fatture pagate consente di dimostrare il pagamento effettuato, e nel caso dei rifiuti urbani, l’ importo relativo illegittimamente pagato al fine di richiedere il rimborso della Trenta, non essendo trascorso il tempo di prescrizione che dura dieci anni. La sentenza del giudice di pace ci fa capire che il diritto del cittadino non deve né possa essere disatteso da chi detiene il coltello per il manico e che bisogna mettersi in condizione di far valere e rispettare le sentenze e i diritti degli utenti. La Trenta fin da principio ha affermato che l’ Iva incassata veniva versata alle casse dell’ erario, o per altri motivi di compensazione di rimborso, e quindi non poteva non applicare l’ Iva. Adesso con la sentenza la Trenta dovrà risarcire le somme illegittimamente percepite, o quanto meno dopo la pubblicazione delle sentenze citate, avrebbe dovuto sospendere l’ applicazione dell’ Iva sulle fatture in discorso. In altri termini la Trenta ha voluto consapevolmente sbagliare e ora chi sbaglia deve pagare. Detto risarcimento, poiché si tratta di piccole somme, potrebbe essere defalcato dagli importi che gli utenti dovranno pagare in futuro. Non è da escludere che in forza delle medesime sentenze possa essere interessato altro tipo di imposta sulla quale l’ Iva ritorna ad essere applicata illegittimamente. Valerio Mantegna – Rovereto bile garantire servizi di qualità senza rovinare la nostra salute, basta seguire strade che vadano oltre la difesa degli interessi economici dei gestori della telefonia mobile! Per questo motivo si è pensato di organizzare martedì 24 marzo a Malè, presso la sala al terzo piano del Municipio una serata informativa su questa tematica. Per info contattatemi all’ indirizzo e-mail [email protected]. Tiziano Bendetti – Malé.
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