Niente depuratore: bollette più leggere
- fonte:
- Il Sole 24 Ore
SALERNO ? Gli utenti di servizi idrici non devono pagare alcun canone per il servizio di depurazione delle acque reflue se non esiste o non è in funzione il relativo impianto. Nel caso in cui tale canone sia stato pagato, i cittadini hanno diritto alla restituzione. È questo il principio, stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14314 del 7 luglio scorso che ora rischia di provocare contenziosi a raffica per la restituzione del canone versato da parte dei cittadini, contro i Comuni sprovvisti di depuratore.
La sentenza n. 14314 della Corte di Cassazione conclude una vicenda che ha visto protagonisti il Comune di Meta di Sorrento e l`Arips ( azienda risorse idriche penisola sorrentina), da un lato, e alcuni cittadini e il Codacons, dall`altro. Questi ultimi si erano rivolti dal giudice di pace per farsi restituire il 25% dell`importo delle bollette idriche dell`anno 2000, pari alla quota del canone, non essendo il Comune salernitano dotato di depuratore. Tra l`altro, era emerso nella causa, che i liquami tramite un collettore fognario venivano scaricati direttamente a mare.
Il giudice, accogliendo il ricorso, aveva affermato nella decisione che « è assurdo che gli abitanti debbano sostenere oneri economici per un depuratore inesistente, che non entra in funzione, senza che la Pubblica Amministrazione fornisca doverosa e puntuale motivazione » .
Fra l`altro, in giudizio, il Comune stesso aveva ammesso l`inesistenza dell`impianto di depurazione a terra delle acque reflue.
I giudici di legittimità hanno messo la parola fine, confermando la decisione del giudice di pace e condannando Comune e gestore a restituire le somme già riscosse dai cittadini senza alcuna giustificazione, proprio per l`assenza sia di un impianto di depurazione sia di un fondo previsto nel Bilancio comunale per la costruzione del depuratore stesso.
Infatti, si legge nella sentenza, « non può ritenersi che il legislatore avalli l`assurdo che il cittadino debba sostenere per un periodo indeterminato oneri economici per un depuratore inesistente senza che la P. A. fornisca doverosa e puntuale motivazione » .
Comune e gestore, invece, sostenevano la legittimità della loro richiesta in base a un altro principio sancito dalla sentenza n. 96/ 05 della sezione tributaria della stessa Corte, secondo cui « il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce, in base alla legge 5 gennaio 1994 n. 36 ( la Legge Galli), un servizio pubblico irrinunciabile che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge; gli utenti di esso, ancorché potenziali, sono chiamati, in forza dell`articolo 14, a contribuire, con il versamento di un apposito canone, sia alle relative spese di gestione ordinaria che a quelle di installazione e completamento, comprese le spese per il collegamento fognario delle singole utenze » .
Invece, secondo la terza sezione civile della Corte di Cassazione, sono ingiustificate le riscossioni dei canoni per il servizio idrico fognario se manca il presupposto della somministrazione del servizio stesso, cioè l`impianto di depurazione, o anche se i Comuni non dimostrano che i proventi riscossi affluiscano in un fondo « vincolato » del proprio Bilancio, cioè destinato esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione del depuratore. La Cassazione ha dato ragione ad alcuni utenti di Meta di Sorrento.
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