Nel provvedimento di affidamento dei figli qualora venga disposto il collocamento prevalente del figlio presso uno dei genitori, l’assegno di mantenimento deve essere a carico del genitore non collocatario.
Con la sentenza 4.11.2009, n. 23411 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di affido condiviso. La corresponsione dell’assegno di mantenimento, precisa la Corte, si rivela quantomeno opportuna se non necessaria quando l’affidamento condiviso prevede il collocamento prevalente presso uno dei genitori. Il collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, potrà quindi gestire da solo il contributo ricevuto dall’altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie. La Suprema Corte ha così respinto il ricorso presentato dal padre del minore, condannato a versare l’assegno di mantenimento, precisando altresì che, ciascun genitore, in base all’art. 155 c.c., deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito a prescindere dal fatto che sia coniugato o meno, e che i figli dei genitori non sposati debbono avere gli stessi diritti rispetto a quelli delle coppie sposate. L’uguaglianza tra il trattamento riservato a coppie sposate e quello per le coppie di fatto deve infatti "realizzare il principio della proporzionalità".
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