Enac: Tar, vietati extracosti sul posto per minori e disabili
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fonte:
- Ansa
Respinte richieste di Ryanair, regolamento punta alla sicurezza
ROMA
(ANSA) – ROMA, 13 SET – Il pagamento di un prezzo per l’assegnazione del posto aereo accanto a un passeggero ‘speciale’ è un inadempimento del vettore alla regolamentazione europea, nonché un impedimento concreto per l’utente passeggero alla realizzazione dei suoi diritti. È il principio espresso dal Tar del Lazio in un’ordinanza con la quale i giudici, nel respingere le richieste fatte da Ryanair Dac, hanno deciso di confermare l’efficacia del nuovo Regolamento tecnico dell’Enac per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (da 2 a 12 anni) dei disabili e delle persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori, pubblicato nel luglio scorso. Con il provvedimento in questione, l’Enac ha stabilito che tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire, sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni l’assegnazione di posti vicini ai genitori o all’accompagnatore adulto con cui viaggiano, nella stessa classe, senza alcun costo aggiuntivo. Laddove questo non fosse possibile, i bambini devono essere seduti nella medesima fila di sedili ovvero a non più di una fila di sedili di distanza dall’accompagnatore; e analoga garanzia deve essere assicurata alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta che siano assistite da un accompagnatore. Il 14 giugno scorso l’Enac ha ricevuto un esposto/segnalazione da parte di Codacons “che denunciava come la quasi totalità delle compagnie aeree non garantisse, nel caso di assegnazione automatica dei posti, che i passeggeri che viaggiano insieme abbiano posti vicini e impone il pagamento di un supplemento per la selezione dei posti a sedere a bordo, anche in caso di genitori e figli minori, e di passeggeri con ridotta mobilità”. Il Tar, premettendo anche che l’Enac ha nominato un gruppo di lavoro per verificare tra l’altro la correttezza e la regolarità delle procedure di prenotazione e acquisto online dei biglietti aerei, ha considerato che dall’indagine in questione “emergeva che la scelta del posto è ritenuto un servizio extra a pagamento, a prescindere dalla tipologia di passeggero e che malgrado il sistema di assegnazione dei posti in fase di check-in preveda l’inserimento automatico dei minori e dei PRM in posti accanto a genitori o accompagnatore, non vi è alcuna garanzia che detta prossimità sia garantita essendo un mero criterio di preferenza e l’assegnazione fatta in base alla cronologia delle richieste”. Alla fine, per i giudici “contrariamente a quanto sostenuto dalla Ryanair, il provvedimento adottato da Enac è preordinato al perseguimento della sicurezza dei passeggeri e non concerne tematiche tariffarie”; e “in definitiva, il pagamento di un prezzo per l’assegnazione del posto accanto al passeggero ‘speciale’, assegnazione che in difetto di siffatto ulteriore prezzo non verrebbe garantita, integra inadempimento del vettore alla regolamentazione europea, ai principi tutelari ad essa sottesi, nonché un impedimento concreto per l’utente passeggero alla realizzazione dei suoi diritti”. (ANSA).
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