1 Dicembre 2006

Mutui, estinzione ancora onerosa

Nulla si muove sull`attuazione della legge Bersani. Ma le novità potrebbero venire dalla manovra. Mutui, estinzione ancora onerosa

Le banche limitano l`applicazione delle penali al tasso fisso

Nonostante la legge Bersani, resta ancora onerosa l`estinzione anticipata dei mutui. La legge 4 luglio 2006 n. 223 aveva infatti previsto una nuova regolamentazione dei rapporti tra banche e clienti, al fine di equilibrare il potere contrattuale tra le parti. Il comma 2 dell`articolo 10 del decreto Bersani recita, testualmente: `In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura`.Nell`agosto scorso l`Associazione bancaria italiana (Abi) ha diramato la circolare Prot.LG/004315 in cui fornisce indicazioni alle banche associate puntualizzando che con i termini `penale` e `spese di chiusura`, non si devono intendere costi come quelli dell`estinzione anticipata dei mutui. Secondo l`Abi, sarebbe un `compenso omnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata del rapporto stesso` e che quindi non si tratterebbe di somme aventi natura di penale o di spese di chiusura. In previsione di grane, alcune banche hanno però azzerato i costi di chiusura; molte altre hanno limitato l`applicazione delle penali soltanto ai mutui a tasso fisso. Tuttavia la norma stabilisce chiaramente che, a prescindere dalle variazioni intervenute o meno, la banca non può mai applicare penalità e spese di chiusura nel caso in cui il cliente receda da un contratto di durata. E questo si applica ai conti correnti bancari come a finanziamenti e mutui. Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra. Ad esempio l`Adoc l`associazione nazionale per la difesa e l`orientamento dei consumatori, chiede al più presto una interpretazione chiara della norma da parte del ministro che escluda le commissioni per l`estinzione anticipata parziale o totale dei mutui immobiliari. L`Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) sottolinea che con i termini `in ogni caso` e `sempre`, il secondo comma dell`articolo 10 del Decreto Bersani stabilisce chiaramente che, a prescindere dalle variazioni intervenute o meno, la banca non può mai applicare penalità e spese di chiusura. Anche Adiconsum chiede una circolare applicativa del decreto che chiarisca cosa si intende per `contratti di durata`, quelli cioè per i quali sono escluse penali e spese per la chiusura. Secondo Adiconsum in questa categoria contrattuale sono compresi tutti i contratti che indicano una data di scadenza, dunque non solo i contratti di conto corrente, come afferma l`Abi, ma anche i contratti di conto titoli, i contratti di mutuo e i contratti di credito al consumo. Analoga la posizione di Codacons: secondo la nuova normativa penali le spese di chiusura devono sparire anche sui contratti di mutuo. D`altra parte, sono già diverse le banche che hanno tolto la penale sui mutui ipotecari e questo conferma che i costi in parola riguardano regole di marketing più che regole legali. L`arbitrio di applicare la penale soltanto sui mutui a tasso fisso, d`altra parte determina una disparità intollerabile tra i clienti. Da parte governativa non arrivano segnali precisi. Il ministero per lo sviluppo economico avrebbe ancora allo studio un circolare esplicativa del decreto, dopo la circolare 3603/C, del 28/9/2006 sulle norme sul commercio. La questione potrebbe comunque avere echi anche nella discussione della legge finanziaria.

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