Multa nell’ anniversario del lutto, chiede i danni morali
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fonte:
- La Sicilia.it
Potrebbe rimanere “un caso”, o dare seguito a una reazione a catena. Nei giorni scorsi con sentenza n. 1057/13 il giudice di pace (dott. Antonio Lentulo) ha dato ragione a una consumatrice, difesa dall’ avv. Floriana Pisani, coordinatore dell’ Ufficio legale Codacons, stabilendo che – citiamo testulamente – “Sostare ha iscritto a ruolo un credito risultante da titolo (penale) non avente efficacia esecutiva. Per cui essendo l’ atto d’ iscrizione originariamente illegittimo la cartella di pagamento va annullata”. L’ emissione dei ruoli per il recupero dei crediti- sottolinea l’ associazione dei consumatori rimarcando la propria posizione in merito alla vicenda – spetta di fatto solo alla Pubblica Amministrazione. E Sostare, sempre stando alla Codacons, non lo è. La penale così inflitta inoltre sarebbe “una clausola vessatoria: qualunque penale – dice l’ avvocato – deve essere concordata dalle parti”. Non c’ è possibilità di confronto, ed è come se “con la medesima effrazione si pagassero due multe”. Il ricorso della donna prevedeva anche a margine il risarcimento quantificato in 150 euro, per danni non patrimoniali ma morali: al momento della notifica della cartella di pagamento temendo che si trattasse di altro ed essendole stata notificata in coincidenza dell’ anniversario della morte del marito, avvenuta nel 2007, accusava un malore. Istanza respinta. Il danno morale o da turbamento della sfera psichica può tessere risarcito, è la motivazione del giudice di pace, solo in presenza di un illecito: e non è certo questo il caso. D’ altra parte la Sostare controbatte punto punto le contestazioni, forte anche delle numerose sentenze incassate a favore, e difendendosi dai “cavilli di tanti avvocati – rispondono dalla società – che si appigliano al minimo insignificante difetto”. La Sostare è “una partecipata, soggetta a tutte le normative delle PA e al controllo della Corte dei Conti, il confine con la PA – aggiungono – è molto labile. Per quanto riguarda la penale, esemplare è la sentenza dello scorso 6 febbraio favorevole alla società (n° 407\2013, Giudice di Pace, avv. Concetta Scirè) contro l’ associazione Primo Consumo. “Non solo la penale è prevista dal comma 132 art. 17, l. 127\97 (Bassanini bis) ma addirittura la applichiamo in misura ridotta a 1\3 rispetto a quanto previsto, infatti ammonta a 10 euro contro la possibilità di imporla fino a 36 volte il prezzo del tagliando”, si difendono i dirigenti. Ma non è finita. Le associazioni dei consumatori annunciano battaglia su un altro fronte, quello relative alle multe rilevate tra il 2005 e il 2011, che, dicono dalla Codacons “sono illegittime”. Il “perché” (messo in luce nel 2005 dal parere dell’ Organo di Revisione) starebbe nella convenzione tra il Comune di Catania e la Multiservizi che all’ art. 6 recita: “E’ fatto assoluto divieto alla Concessionaria di cedere a terzi il servizio di gestione della sosta a tempo e a pagamento, salvo diverse ed espresse disposizioni del Comune…. “. Il Comune avrebbe così lasciato operare la Sostare in violazione del parere dell’ Organo di Revisione. Ma ecco la risposta della controparte che può contare sul parere favorevole circa la legittimità dell’ operazione, dell’ avvocatura comunale, del segretario generale e del difensore civico, che anzi considera un vantaggio il fatto che il servizio sia svolto attraverso un’ apposita struttura dedicata perché rende “più certa e trasparente la gestione del servizio affidato in concessione”.
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