«Multa con indirizzo incompleto? Non è valida»
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fonte:
- Il Messaggero
Secondo la Corte di cassazione oltre alla via e al civico devono essere indicati anche la scala e l?interno, o il lotto
Ancora una sentenza in favore degli automobilisti: un nuovo cavillo per contestare le multe. La Corte di cassazione accoglie un altro ricorso e indica la via per sottrarsi alle contravvenzioni: nelle notifiche può non bastare il numero civico. Anche la scala e gli altri riferimenti del palazzo, afferma la Corte, devono essere specificati. E? sulla base di questo principio che Benedetto F., romano residente all`Olgiata, ha ottenuto l?annullamento di due contravvenzioni. Le multe gli erano state notificate a Largo Olgiata 15, ma l?automobilista abita in Largo Olgiata, 15 «lotto 100, palazzina H». E così Benedetto, colto in fallo per due volte in sella al suo motorino, ha potuto contestare un errore di notifica. Sostenendo di non avere mai ricevuto i verbali di contravvenzione «dai quali risultava l`indirizzo incompleto».
Al motociclista era stato contestato di avere guidato il motorino «su un marciapiede» e, successivamente, di averlo parcheggiato in «zona rimozione». Nel maggio 2001, all?Olgiata era arrivata una cartella esattoriale che si riferiva a una multa (maggiorata) di 130 euro mai pagata.
Nella contravvenzione mai recapitata e menzionata nella cartella si specificava la via e il civico, ma non il numero del lotto e della palazzina dove vive Benedetto . E così il motociclista aveva presentato un ricorso al giudice di Pace. Nel 2002 le eccezioni erano state però respinte e il giudice aveva stabilito che le multe dovevano essere pagate perchè i «verbali erano stati regolarmente notificati», anche se non erano stati consegnati nelle mani del destinatario (probabilmente in quelle del portiere). Ma la Prima sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso perché in sede di notifica si sarebbero dovuti precisare tutti gli elementi dell`indirizzo, inclusa la scala e il lotto del palazzo.
Per i giudici «al fine di stabilire se la notifica, effettuata sia da ritenere valida, si sarebbe dovuto accertare, dandone conto in motivazione, se Benedetto F. benché risultasse residente in Largo Olgiata 15, di fatto non abitasse più all`indicato indirizzo o non fosse possibile accertare la residenza nonostante le diligenti ricerche». Sarà ora il giudice di Pace a disporre l`annullamento della multa.
Ma è Carlo Rienzi, presidente del Codacons e avvocato, a mettere in guardia gli automobilisti: «Questo principio – spiega – può essere applicato a comprensori come l`Olgiata, dove i palazzi, oltre al civico, sono divisi anche in lotti e lettere, ma potrebbe non essere valido in stabili monoscala, o con più scale». E il difensore civico, Ottavio Marotta, commenta: «Ben vengano le linee garantiste, ma si rischia di favorire chi non rispetta le norme. Questa sentenza potrebbe invalidare il 25 per cento delle multe».
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