15 Maggio 2012

Miniclub perde bimba, dovrà risarcire genitori

Miniclub perde bimba, dovrà risarcire genitori

Il Codacons segnala una sentenza della Corte di Cassazione in tema di vacanze rovinate. Nel 2002 una famiglia di Milano va in vacanza in un villaggio turistico della Toscana e affida la figlia di 4 anni agli addetti del miniclub. Al loro rientro i genitori scoprono che la bimba non c’ è più. Nessuno sa dove sia andata a finire. La ritrovano dopo tre quarti d’ ora a un chilometro di distanza. Si era allontanata senza che nessuno si fosse accorto di nulla. I genitori della bimba portano in giudizio il tour operator. La Corte di appello di Milano respinge la domanda di risarcimento perchè i genitori non hanno trasmesso reclamo entro 10 giorni dal rientro dalle vacanze e perchè non è applicabile la normativa sui pacchetti turistici, dato che, a loro dire, il miniclub, l’ animazione, la spiaggia con gli ombrelloni, l’ utilizzo di strutture sportive “rappresentano mere facilitazioni accessorie” all’ alloggio e, quindi, mancano due dei tre requisiti richiesti dalla legge. La Cassazione, invece, stabilisce che i genitori della bimba hanno diritto al risarcimento del danno per la perdita, seppur momentanea, della loro bambina, in quanto “nell’ ipotesi di acquisto, da un’ agenzia, del pernottamento con mezza pensione in un villaggio turistico, scelto da un catalogo; villaggio presso il quale, previo acquisto di una tessera club, sono fruibili servizi turistici (quali spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis), sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge (art. 2 del d.lgs n. 111 del 1995) per la configurabilità dell’ acquisto di un pacchetto turistico”. Inoltre il reclamo, in loco e al ritorno dalle vacanze, sono “previsioni a favore del consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso. Il reclamo in loco è volto a consentite di porre rimedio alle inadempienze; il reclamo con raccomandata è facoltativo: è volto alla denuncia degli inadempimenti al fine di favorire la soluzione della controversia in via stragiudiziale”. La “significatività dei servizi non accessori è rapportata finalisticamente alla volontà del turista contraente” e non ha rilievo che tali servizi siano “interamente offerti e fruiti all’ interno del villaggio” o che il pagamento della tessera club sia avvenuto presso il villaggio. “La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’ organizzatore o il venditore dagli obblighi. Nè rileva, ai fini di considerarla esclusa dal prezzo forfettario, l’ eventuale sottoscrizione della tessera club presso il villaggio, stante l’ obbligatorietà della sua sottoscrizione”. Per il presidente del Codacons, Donzelli, “dopo anni di sentenze contro i consumatori, che per provare i disagi di una vacanza rovinata dovevano fare tripli salti mortali, a partire dalla lettera, in realtà non obbligatoria, da inviare entro 10 giorni dal rientro dalle ferie, finalmente una sentenza che riconosce i loro diritti”. Ora, anche i servizi che prima erano considerati accessori all’ alloggio, dalla piscina al campo da tennis, dalla spiaggia con gli ombrelloni all’ animazione, entrano a pieno diritto nella definizione di pacchetto turistico, quindi, anche in assenza del trasporto, possono essere fonte di risarcimento, costituendo una parte significativa della vacanza.

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