22 Maggio 2002

Mi sono rivolta al Codacons



Mi sono rivolta al Codacons per avere un parere in merito alla liquidazione di un danno da furto subito nel dicembre del 2001. La polizza era stata fatta da mio marito nel 1982 e assicurava Incendio e Furto. I ladri sono entrati scassinando la porta di ingresso, hanno forzato i mobili e hanno portato via una mia pelliccia, lo stereo nuovo di mio figlio e tutti i preziosi che avevamo. Il perito della Compagnia ha valutato il danno complessivo in 7.500 euro ma alla fine hanno offerto solo 2.500 euro, sostenendo che l`assicurazione era insufficiente. Il nostro contratto prevedeva, però, un valore di 20.000.000 di lire per l`Incendio e per il Furto, e quindi ampiamente superiore al danno subito. Perché l`assicuratore sostiene che la somma assicurata è insufficiente?


Ci è sembrato opportuno segnalare il caso perché ci consente di tornare su di un argomento che abbiamo affrontato altre volte per casi differenti ma riconducibili al tema riguardante i criteri da usare per stabilire con esattezza “quali“ valori dichiarare in una polizza Furto e Incendio. Nel caso in esame, il problema si è posto perché con tutta evidenza il contratto assicurativo era stato stipulato nella forma “a intero valore“, sia per l`Incendio che per il Furto. In questa forma, la somma dichiarata dall`assicurato è impegnativa, perché si presume che essa si riferisca all`intero contenuto della abitazione (nelle polizza Furto più recenti questo non accade perché di norma si assicura un valore “a primo rischio assoluto“ che prescinde dal valore dell`intero contenuto dell`abitazione). Nel caso proposto il valore assicurato nel 1982 di 20.000.000 di lire probabilmente era congruo (cioè rappresentava il valore di tutto il con tenuto dell`abitazione) ma quasi vent` anni di distanza era divenuto insufficiente. Se il perito ha offerto 2500 euro su un danno di 7.500 euro, allora il rapporto tra la somma assicurata di £. 20.000.000 e il valore reale accertato dal perito è pari ad un 33% circa; ciò significa che il valore complessivo del contenuto dell`abitazione era al momento del sinistro attorno a £. 60.000.000= (£. 45.000.000 + £. 15 milioni oggetto del furto, cioè i 7,500 euro accertati dal perito). Il problema è attualissimo per le polizze contro l`Incendio e tutti i rischi collegati (danni da acqua, da ricerca del danno da acqua, esplosione, scoppio, azione del fulmine, danni a terzi da incendio, ecc.) perché restano, tranne poche eccezioni, assicurate “a valore intero“. Pertanto è indispensabile per tutti coloro che accedono o che hanno già in corso una polizza Incendio accertarsi che i valori assicurati siano congrui, cioè che corrispondono all`intero valore reale del contenuto dell` abitazione. Ma quali criteri seguire per far inserire in polizza valori congrui? Innanzitutto è necessario distinguere i beni di recente acquisto dai beni acquistati da tempo; con i beni recenti ci si orienta facilmente con le fatture di acquisto mentre, per i beni acquistati da tempo o per i beni di famiglia, è necessario stabilire se non ne esistano tra di essi alcuni con valore di antiquariato o modernariato . In questi casi è indicato farli stimare da un perito e fare accettare la perizia dalla propria compagnia. Se esistono preziosi (gioielli, quadri ecc.) è bene fare una foto molto dettagliata e farli valutare da un esperto.



Ho inoltrato una domanda per partecipare ad una gara pubblica per l`aggiudicazione di determinati lavori, essendo titolare, di un impresa edile. Qual che giorno fa l`amministrazione mi ha richiesto, a mezzo fax, di depositare entro il termine perentorio di 15 gg. la documentazione attestante le condizioni necessarie per l`assegnazione definitiva dei lavori alla mia impresa. Visto che nel fax mi si comunica che la detta richiesta mi verrà confermata a mezzo servizio postale, mi chiedo se la comunicazione a mezzo fax è sufficiente a far decorrere il termine per la presentazione della documentazione o devo aspettare, invece, la comunicazione a mezzo posta.


Salvo il caso in cui la legge non preveda una forma particolare per la notifica degli atti amministrativi, è l` amministrazione procedente che deve indicare le regole da seguire nelle comunicazioni, specialmente, come nel suo caso, nella fase istruttoria. Recente mente il Consiglio di Stato ha, infatti, riconosciuto che la richiesta inoltrata a mezzo fax dall`Amministrazione al privato di far pervenire entro un determinato tempo taluni documenti è idonea a far decorrere i termini. Nel caso esaminato il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità del la clausola del bando che prevedeva che le comunicazione sarebbe avvenuta “a mezzo fax o telegramma e confermata in pari data a mezzo del servizio postale“. Il Consiglio di Stato, inoltre, osserva che il fax rappresenta un mezzo adeguato per le comunicazioni, in quanto basato su linee di trasmissione che documentano la partenza e l`arrivo, fornendo, quindi, certezza della comunicazione. Tant`è che norme recenti (cfr. D.P.R. n.445/2000) ne hanno prescritto l`utilizzo in modo generalizzato nella fase istruttoria, sia per la presentazione che per l`acquisizione dei documenti. Il Consiglio di Stato, per altro precisa, che il rapporto di trasmissione è sufficiente a dare prova dell`avvenuto invio della comunicazione, dovendo esse re, invece, il destinatario a fornire la prova della mancata ricezione. E` bene, quindi, Lei faccia pervenire la documentazione entro i termini decorrenti dalla data di ricezione del fax.

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