25 Ottobre 2001

Medico e sindaco? No! o uno o l`altro.

CORTE
DI CASSAZIONE

C?è un Erminio Marinelli anche nel Sannio? Quanti fra i 432 sindaci d?Italia che svolgono la professione medica potrebbero essere interessati dalla sentenza n. 12.862 emessa dalla I Sezione civile della Cassazione, che ha stabilito la decadenza del sindaco di Civitanova Marche? I giudici hanno recepito il ricorso proposto dal Codacons nel giugno del ?2000: nonostante avesse avuto ragione nei primi due gradi di giudizio, il sindaco forzista del centro marchigiano, che per la cronaca era stato eletto con il 62% dei voti, è stato ritenuto incompatibile poiché primo cittadino e medico convenzionato con la Asl del territorio che amministra. Da noi, non vi è necessità di interrogarsi sulla territorialità in quanto l?azienda sanitaria è unica per l?intera provincia. I dubbi e le perplessità introdotte dalla sentenza, tuttavia, sono innumerevoli, favorite anche dalla mancata conoscenza della decisione della Corte di Cassazione in tutti i suoi risvolti, in quanto, fino a ieri sera, non era stata ancora pubblicata.

Innanzitutto, c?è da dire che l?incompatibilità di cui sopra oggi non esiste più, non essendo contemplata dal Testo Unico n. 267 del 18 agosto ?2000. Ciò significa che l?eventuale discorso di decadenza non può riguardare i sindaci-medici di base eletti dopo quella data, ossia il 13 maggio scorso. Tra questi, lo stesso sindaco di Benevento, Sandro D?Alessandro, oppure quello di Bonea, Gennaro Paradiso, quello di Pago Veiano, Rosario Antonino. E non dovrebbe interessare neppure una dirigente quale Rita Angrisani, che guida l?amministrazione comunale di Apollosa, ma pure il distretto sanitario di Montesarchio.

Per gli altri, invece, ossia coloro che erano in carica giĂ  prima di quel 18 agosto, è possibile oggi produrre ricorso? Secondo l?interpretazione del Governo no. Il ministero dell?Interno, infatti, ha diffuso una circolare nella quale preclude la possibilitĂ  di interpretazioni analogiche per casi simili a quello del Marinelli, asserendo che, qualora fossero sollevati, «la loro soluzione dovrĂ  essere ricercata e individuata alla luce della disciplina recata dal titolo III, capo II, articoli 55-70 del Testo Unico». Non l?ha pensata allo stesso modo, però, la Corte di Cassazione: «Non hanno alcuna possibilitĂ  di rilevanza – ha sostenuto – altre situazioni legittimanti che sopravvengano dopo la domanda giudiziale». Tra coloro che erano sindaci giĂ  prima dell?agosto dell?anno scorso, troviamo Giovanni De Gennaro a Paduli, Fernando Errico a S.Nicola Manfredi, Mario Meola a Ponte, e Giuseppe Maturo a Cusano Mutri. C?è, inoltre, Carmine Mastrocinque, che è dirigente di distretto sanitario a Cautano. Ricordiamo che la Corte di Cassazione, giĂ  a dicembre ?2000, aveva dichiarato decaduto il sindaco di Rimini, Alberto Ravaioli, in quanto primario ospedaliero, tarpando, di conseguenza, le possibilitĂ  di rivincita di Michele Feleppa (primario della neurologia al «Rummo») nel comune di Paduli.

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