21 Maggio 2018

Mediazione Tributaria: cos’ è e come funziona

Il procedimento di mediazione tributaria è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legge 98/2011: esso si applica alle controversie in materia tributaria e ha lo scopo di richiedere all’ Agenzia delle Entrate l’ annullamento di un atto che si ritiene illegittimo e per il quale si intende presentare ricorso. Dal 1° gennaio 2018, per effetto dell’ art. 10 del DL.50/2017 è entrata in vigore la nuova mediazione tributaria che differisce da quella originaria su alcuni punti. Con la nuova normativa se il contribuente presenta un semplice ricorso si apre in automatico una nuova fase amministrativa che può concludersi con l’ accoglimento del reclamo o con una mediazione tra il contribuente ed un ente quale Agenzia delle Entrate, Regioni, comuni, etc. Tale fase amministrativa ha la durata di 90 giorni e si attiva, a differenza di ciò che accadeva prima, senza che il contribuente presenti un’ apposita istanza di mediazione. Novità sono state introdotte anche per la soglia del valore delle liti. Attualmente tale soglia è salita a 50.000,00, ovvero al di sotto di tale soglia è obbligatorio prima di presentare un ricorso alla Commissione Tributaria, cercare di mediare con l’ Ente impositore. Il reclamo /mediazione tributaria può concludersi o: Con l’ accoglimento delle richieste del contribuente e quindi con l’ annullamento dell’ atto; Con l’ accoglimento della proposta di mediazione e pagamento delle relative sanzioni nella misura del 35% del minimo di legge (prima della riforma era del 40%). In caso di accoglimento della mediazione la stessa si perfeziona solo con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’ accordo, dell’ intero importo dovuto o in caso di rateizzazione in massimo 8 rate della prima rata; Mancato accoglimento del reclamo, in tale caso il contribuente deve costituirsi dinanzi alla Commissione Tributaria di competenza entro il termine di 30 giorni. La mediazione obbligatoria, segue ovviamente gli atti che possono impugnarsi dinanzi alla Commissione Tributaria, ovvero avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, estratti di ruolo Agenzia della Riscossione dinieghi o revoche di agevolazioni o rigetti di domande di definizione. Il ricorso può essere presentato dal contribuente o da un procuratore generale o speciale, ovvero da un difensore munito di apposita procura. Se l’ istanza viene accettata dall’ Agenzia delle Entrate il contribuente che non ottiene l’ annullamento dell’ atto può comunque conseguire un notevole vantaggio ovvero una riduzione automatica del 40% delle sanzioni Potete contattare il CODACONS e lasciare un commento ai nostri articoli all’ indirizzo: [email protected] I nostri esperti sono sempre a vostra disposizione. Non esitate a sottoporci quesiti o a raccontarci le vostre “disavventure”… Vi risponderemo, in maniera rapida ed esaustiva, sulle pagine di Cronache amministrative. Con l’ entrata in vigore del DL 35/2013 è stata introdotto poi la possibilità per il contribuenti di poter pagare la somma proposta e accettata dall’ Agenzia delle Entrate mediante la presentazione dell’ istanza utilizzando la compensazione dei crediti non prescritti e che siano certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni e degli enti locali oltre che del Sevizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti.

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