Lo ius variandi: ovvero ecco perché la banca mi ha modificato le condizioni contrattuali.
A cura dell’Avv. Valerio Papi
Sarà capitato a tutti di trovare nell’estratto del proprio conto corrente addebiti precedentemente mai riscontrati, nuove spese sulla gestione del conto e dei servizi ad esso inerenti.
Questa prassi trae la propria legittimazione dal cosiddetto ius variandi ossia dalla facoltà che la banca si riserva, al momento della stipula del contratto, di variare le condizioni contrattuali modificando, in primo luogo il tasso di interesse, sia creditore che debitore, ed in secondo luogo le spese di gestione del conto.
Potete verificare questa clausola esaminando la copia in vostro possesso del contratto di c/c formulata grossomodo nei seguenti termini "La banca si riserva la facoltà di modificare i qualsiasi momento le norme che disciplinano i rapporti regolati in conto corrente, qualora sussista giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla banca, con un preavviso non inferiore a quindici giorni, a mezzo di lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal correntista oppure a mezzo di avviso di avviso esposto nei locali della banca o pubblicato sulla gazzetta ufficiale o stampa locale ed entreranno in vigore con decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso.
Il correntista ha facoltà di recedere dal contratto.
La banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni di cui agli articoli 118 e 161, secondo comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
Entro quindi giorni dal ricevimento della comunicazione di dette modifiche il correntista ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate".
L’art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 riserva questa facoltà alla banca che ha appunto l’onere di informare il correntista tempestivamente delle variazioni in corso di applicazione e che a sua volta, ha la facoltà di recedere immediatamente dal contratto.
Apparentemente quindi tutto regolare.
L’attenzione però deve essere focalizzata sull’inciso "qualora sussista giustificato motivo" (altre banche usano formule equivalenti del tipo "qualora ciò si rendesse necessario per adeguarle a proprie necessità organizzative") perché deve essere poi verificato in concreto quali siano questi giustificati motivi o necessità organizzative che renderebbero necessaria la variazione.
Se la modifica dei tassi di interesse applicati è indicizzata ad un parametro di riferimento obbiettivo, come ad esempio l’indice EURIBOR o comunque all’indice del mercato dei tassi, al variare di essi è scontato che la banca potrà variare il tasso di interesse e comunque è obbligata a farlo in senso sia favorevole che sfavorevole.
I problemi sorgono – di norma – in tutti quei casi in cui vengono modificate le altre condizioni contrattuali relative al conto corrente in mancanza di validi motivi, come ad esempio una variazione nei costi per la gestione del conto o la variazione di altre clausole.
La banca, in linea teorica, per rispettare i termini contrattuali dovrebbe dimostrare che vi sono obbiettive esigenze che la costringono a modificare queste voci, anche perché le formule del tipo "qualora sussista giustificato motivo" o "qualora ciò si rendesse necessario per adeguarle a proprie necessità organizzative" sono piuttosto vaghe ed indeterminate e possono essere riempite di qualsiasi contenuto.
A tale proposito la Corte d’Appello di Roma nella motivazione della sentenza del 24.09.2002 tra Banca Fideuram, Banca Popolare di Milano, Associazione Bancaria ABI, contro le associazioni Comitato Consumatori Altroconsumo e Cittadinanza Attiva, ha stabilito che la formula "esigenze organizzative" è vaga e sostanzialmente rimessa all’unilaterale determinazione della banca, non meno della formula che fa riferimento al "giustificato motivo". Scrive la Corte "S’introduce così un elemento di discrezionalità unilaterale nella gestione del rapporto che indubbiamente comporta un significativo squilibrio sinallagmatico (cioè contrattuale), in danno del consumatore che nulla del genere potrà opporre a proprio favore".
E le stesse osservazioni la Corte d’Appello muove anche in tema di modifica delle condizioni economiche del contratto, cioè sulla variazione dei tassi.
Invitiamo pertanto tutti i consumatori, in questi casi, a chiedere ragione alla propria banca delle motivazioni reali circa la modifica delle condizioni contrattuali dei conti correnti, al fine di verificare la sussistenza di elementi obbiettivi che rendano necessarie le variazioni apportate.
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