Legge sul disastro ambientale il timore delle associazioni
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fonte:
- La Gazzetta del Mezzogiorno
Movimentata conferenza stampa ieri di Taranto Futura, Codacons e Peacelink per far conoscere all’ opinione pubblica i dubbi e le perplessità sul testo del disegno di legge n. 1345 licenziato alla Camera a febbraio e ora passato al vaglio del Senato. Alessandro Marescotti, portavoce di Peacelink, ha espresso il timore che, cambiando la attuale configurazione del reato di disastro, venga di fatto impedita la condanna dei 53 imputati del processo “Ambiente svenduto”, che inizierà il prossimo giugno. Rispondendo alle accuse mosse dalla propaggine locale del Movimento 5 stelle, che ha parlato di “campagna denigratoria e diffamatoria” contro i grillini, Marescotti ha ribadito che, le critiche mosse al disegno di legge sono solo e soltanto espressione di un legittimo diritto, che come tale va rispettato.E’ stato spiegato che, seda un lato la forza del processo per disastro ambientale di Taranto risiede nel fatto che non è necessario dimostrare alcun danno, ma l’ esistenza di una situazione di pericolo astratto (evidenziata dall’ incidente probatorio), con la formulazione dell’ articolo 452 ter, che definisce la fattispecie specifica di reato ambientale, il rischio è quello di creare seri ostacoli alla condanna degli imputati, poiché verrebbe richiesta l’ effettiva dimostrazione del danno. «A Taranto il disastro ambientale è avvenuto a norma di legge», ha detto Marescotti, riportando l’ esempio delle pecore abbattute di Vincenzo Fornaro, che hanno per anni pascolato su terreni dove i limiti di legge relativi alla concentrazione di diossina e Pcb (10 nanogrammi per chilometro quadrati) erano rispettati. Ancora: il disegno di legge prevede che l'”of fesa alla pubblica incolumità” si attui in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l’ estensione della compromissione o per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. «Anche se non ci sia stata una sola persona che abbia mangiato carni infette o abbia contratto malattie, ha commentato Marescotti, il semplice fatto di aver esposto al pericolo astratto l’ incolumità pubblica deve determinare la possibilità di processare e condannare i responsabili». L’ avvocato Russo di Taranto Futuro ha individuato un’ altra falla. L’ art 452 bis (inquinamento ambientale) dice che «è soggetto alla pena chi cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante dello stato del suolo, del sottosuolo, dell’ acqua, dell’ aria, dell’ ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica». Cosa si intende per rilevante? La Camera dei deputati ha risposto richiamando una sentenza della Corte Costituzionale che dice che il magistrato non dovrà valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’ illecito, ma rapportarlo agli altri elementi costituivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. Il che aprirebbe, secondo Russo, la strada alle assoluzioni degli imputati, proprio per la estrema difficoltà di riconoscere nel reato la sua rilevanza.
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