5 Giugno 2014

LE TUTELE PER IL CREDITO AL CONSUMO

LE TUTELE PER IL CREDITO AL CONSUMO

di Maria Cristina Rizzo* È oramai diventata una abitudine degli ultimi anni acquistare beni o servizi tramite pagamenti rateali. Tale pratica, da un lato, consente ai consumatori di poter gestire le proprie risorse (a volte il bene acquistato sarà pagato solamente dopo alcuni mesi) e di poter spalmare le uscite a lungo termine, dall’ altro, però, espone il consumatore/acquirente a notevoli insidie, che sono “nascoste” nel contratto di finanziamento. Con la sottoscrizione di un semplice modulo prestampato, infatti, il consumatore/acquirente non sarà più legato al venditore bensì ad una società finanziaria o una banca le quali provvederanno a corrispondere al venditore il prezzo di acquisto del bene; tale importo sarà quindi richiesto al consumatore, ratealmente, oltre interessi e spese varie. Ma cosa succede se al consumatore/acquirente che abbia sottoscritto un finanziamento non venga poi mai consegnato il bene acquistato da parte del venditore? Egli, dovrà continuare a pagare le rate del finanziamento? Fino a qualche tempo fa, a causa una vuoto normativo, si verificavano situazioni a dir poco paradossali che vedevano il consumatore pagare le rate del finanziamento per tutta la durata dello stesso anche se il venditore si era rifiutato (spesso perché nelle more era fallito) di consegnare il bene acquistato. Il Decreto legislativo numero 141 del 2010 ha introdotto, nel nostro ordinamento, importanti novità. La prima riguarda proprio i casi paradossali sopra citati e per i quali il consumatore non era affatto tutelato dalle possibili inadempienze del venditore: modificando talune norme del Codice del Consumo, infatti, è stato previsto che il consumatore possa ottenere l’ annullamento del contratto di finanziamento qualora il venditore del bene o servizio si renda gravemente inadempiente (in parole povere non consegni il bene) e tale inadempienza continui anche dopo un sollecito formale. Ottenuta la risoluzione del contratto di acquisto, quindi, il consumatore potrà ottenere la risoluzione anche del contratto di finanziamento. La legge però richiede che i due contratti siano collegati, ovvero dal contratto di finanziamento deve risultare il motivo preciso per cui è stato stipulato. È opportuno dunque, allorquando si sottoscriva un finanziamento ed il bene non venga immediatamente consegnato, far inserire nel contratto l’ indicazione precisa del bene acquistato, solo così, infatti ci si garantisce da eventuali inadempienze del venditore. Un’ altra importante novità, introdotta sempre dal Decreto 141/2010, riguarda il termine per recedere da tali contratti. Il consumatore potrà recedere dal contratto di finanziamento entro quattordici giorni dalla stipula sia che essa sia avvenuta in un locale commerciale (ad esempio presso il venditore) sia che sia avvenuta fuori (ad esempio on-line); in entrambi i casi il consumatore potrà decidere, senza fornire alcuna spiegazione, di pagare il bene in contanti e non rimanere legato al contratto di finanziamento. *Ufficio Legale Regionale Codacons Campania.
 

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