L`assessore al Bilancio: legittime
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fonte:
- Il Centro
le sanzioni applicate dal Comune
L`AQUILA. Sulle contestazioni per le cartelle della Tarsu, la tassa per i rifiuti solidi urbani, mosse dall`avvocato Rosario Panebianco, che sta curando diversi ricorsi, arriva la replica dell`assessore comunale al Bilancio, Pierluigi Tancredi, secondo il quale le richieste di pagamento sono «legittime».
«Il Comune, legge alla mano, ritiene legittima l`applicazione del minimo sanzionatorio, pari a 51,65 euro, nei casi di mancata restituzione o incompleta compilazione del questionario inviato ai contribuenti nel 1996. Inviterei pertanto, gli interessati, a non limitarsi alla sola lettura del primo comma dell`articolo 76 della legge 507 del 1993. Quanto alla scelta di stabilire un margine di tolleranza pari a cinque metri quadrati, ritengo che si tratti di una decisione opportuna e credo anzi che tale limite andrebbe aumentato già in sede di condono.
«L`avvocato Panebianco afferma, inoltre», scrive l`assessore Tancredi, «di avere più volte chiesto al Comune copia della convenzione per l`affidamento del servizio di accertamento tributario, senza ottenere risposta. All`ufficio tributi, tuttavia, non risulta alcuna istanza in tal senso».
L`assessore vuole anche «tranquillizzare» i cittadini. «Approfitto, infine, per tranquillizzare i contribuenti. Confermo, infatti, l`intenzione di proporre al consiglio comunale un`ipotesi di condono sugli avvisi Tarsu e Ici per aree edificabili. Questa possibilità, stabilita dalla legge finanziaria 2003, non si traduce certo in un iniquo “colpo di spugna“ nei confronti degli evasori, ma al contrario, nella tutela di tutti quei cittadini che avessero ricevuto avvisi di accertamento Ici e Tarsu, soggetti a margine di errore. Nel frattempo, è stata premura della stessa amministrazione comunale differire i termini di scadenza degli avvisi al 31 marzo 2003, affinché i contribuenti possano attendere senza preoccupazioni l`esito dell`imminente confronto in consiglio comunale sul condono».
L`avvocato Panebianco ha affermato, invece, che l`applicazione del minimo di 51,65 euro, prevista per la “omessa dichiarazione“, non può essere applicata per la “dichiarazione infedele“. Inoltre, nei provvedimenti non viene indicato nessun criterio di misurazione e su questo argomento c`è anche il ricorso del Codacons.
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