L’adozione, un percorso possibile
L’adozione di un bambino è un percorso lungo e impegnativo. La legge infatti stabilisce requisiti specifici per diventare genitori adottivi, oltre a una serie di documenti e certificazioni da presentare, e definisce le procedure di adozione nazionale e internazionale.
L’adozione esiste per garantire un nucleo familiare stabile al minore la cui famiglia d’origine non sia in grado di provvedere alla sua crescita e alla sua educazione.
La legge stabilisce a quali condizioni i bambini possano essere dichiarati adottabili come pure i requisiti dei futuri genitori e le procedure, fino al conferimento dello status giuridico stabile e definitivo di figlio legittimo della coppia adottante.
L’indigenza della famiglia di origine non può comunque essere, secondo la legge, l’unico motivo che giustifica la sottrazione del minore alla nucleo familiare d’origine e, dunque, la sua eventuale adottabilità.
a. 1 Non tutte le coppie possono adottare
La legge italiana stabilisce che la richiesta di adozione deve provenire da una coppia di genitori, unita in matrimonio, celebrato almeno tre anni prima della richiesta di adozione. La durata dell’unione può anche essere inferiore a tre anni ma i mesi mancanti devono poter essere recuperati conteggiando il periodo di convivenza prematrimoniale, che andrà dimostrata. La stabilità della coppia è considerata una condizione fondamentale per il benessere del futuro figlio: nessuna separazione può dunque sussistere nella coppia, neanche una separazione di fatto.
Inoltre, la differenza di età tra adottanti e adottato deve essere compresa tra un minimo di 18 e un massimo di 45 anni. Nel caso in cui un coniuge soddisfi le condizioni di età stabilite dalla legge, l’altro potrà avere un’anzianità maggiore ma comunque non superiore a 55 anni rispetto all’età del futuro figlio.
Infine, i genitori dovranno essere considerati idonei a "educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendano adottare". A decidere sui requisiti della coppia è il Tribunale per i minori.
a.2 Non tutti i bimbi possono essere adottati
Non tutti i minori possono essere adottati. Un minore viene dichiarato adottabile solo se il Tribunale dei minori ne ha verificato e certificato il suo stato di abbandono, se cioè è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (nonni, zii, fratelli maggiori) e se questa privazione non è riconducibile a una condizione temporanea o se è dovuta a impedimenti di forza maggiore. Lo stesso Tribunale per i minori dichiara l’adottabilità. a.3 I maggiorenni possono diventare figli adottivi
Anche i maggiorenni possono essere adottati, da single e da coppie che non abbiano figli minorenni o i cui figli siano già maggiorenni e consenzienti. In questo caso, come per le adozioni di minori, la differenza di età tra adottante e adottato non potrà essere inferiore a diciotto anni.
a.4 Primo passo: presentare la domanda
La coppia che si riconosce nei requisiti minimi di età e condizione matrimoniale richiesti dalla legge può iniziare l’iter di adozione presentando domanda a un Tribunale per i minorenni della propria regione o a qualsiasi altro Tribunale per i minorenni in Italia.
La richiesta può essere inoltrata anche a più sedi contemporaneamente.
Ogni sede giudiziaria stabilisce le modalità di presentazione della domanda e i documenti da allegare (Un esempio di moduli da consegnare è allegato in calce).
Ecco alcuni dei certificati richiesti:
- certificato di nascita e di residenza
- stato di famiglia
- titolo di studio
- dichiarazione dei redditi
- certificato del casellario giudiziale rilasciato da non oltre 6 mesi
- certificato di matrimonio
- se l’unione dura da meno di tre anni, certificati che documentino il periodo di convivenza prematrimoniale: certificato storico di residenza, contratto affitto, contratto acquisto immobile
- fotografia di entrambi i coniugi formato tessera o altro formato
- certificato di sana e robusta costituzione psicofisica rilasciato dall’ufficio medico legale della ASL
- certificato dei carichi penali pendenti rilasciato da non oltre 90 gg dalla Procura della Repubblica del luogo di residenza.
La domanda è valida tre anni e va rinnovata insieme a tutti i documenti se l’adozione non si conclude entro questo termine.
a.5 Il tempo dell’attesa: la coppia sotto esame
Presentata la domanda, la coppia deve attendere l’esame e il parere del Tribunale, che potrà incaricare delle indagini sui requisiti i servizi socio-assistenziali degli enti locali o professionisti che lavorano all’interno delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Sotto esame, la capacità dei coniugi di educare il minore, la loro situazione personale ed economica, le condizioni di salute dei futuri genitori, l’ambiente familiare, le motivazioni della domanda. La coppia potrà essere convocata per sostenere dei colloqui con il giudice minorile togato o con quello onorario oppure con équipe di specialisti. In questa fase potrebbero anche essere richiesti nuovi documenti. Il Tribunale ha 120 giorni di tempo per aprire e chiudere gli accertamenti. Il termine è prorogabile una sola volta.In questo lasso di tempo, la coppia ha il diritto di chiedere informazioni sullo stato del procedimento e il Tribunale ha il dovere di fornirgliele.
a.6 L’affidamento in prova
Terminate le indagini il Tribunale decide quale coppia tra quelle che hanno presentato domanda di adozione è la più idonea alla funzione genitoriale e dispone con un’ordinanza l’affidamento preadottivo: un periodo di prova di un anno (prorogabile di un altro anno) in cui si verifica la capacità della famiglia di accogliere il minore prima di deliberare l’adozione vera e propria.
Il provvedimento viene preso dopo aver sentito il pubblico ministero, i futuri nonni (se sono in vita), il minore (se ha compiuto dodici anni e in alcuni casi anche se ha un’età inferiore) e può essere revocato dal giudice in caso di gravi difficoltà.
a.7 Dichiarazione di adozione, l’iter è concluso
Se, terminato l’anno di affidamento, il giudice si pronuncia in favore dell’adozione, il bambino o il ragazzo acquista lo stato di figlio legittimo della coppia e assume il loro cognome.
a.8 Le leggi italiane
Un elenco di decreti, comunicati e leggi sulle adozioni sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia. Le due leggi cardine sono la n. 184 del 4 maggio 1983, che ha per titolo "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori" e la legge n. 149 del 28 marzo 2001, che sostituisce i primi dieci articoli della legge del 1983.
a.9 La banca dati di minori adottabili e delle coppie disponibili
La legge prevede l’esistenza di una banca dati dei minori adottabili e degli aspiranti genitori disponibili all’adozione nazionale e internazionale.
La banca dati è aggiornata ogni tre mesi sotto responsabilità del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia.
Le informazioni sui minori comprendono dati anagrafici, condizione di salute, famiglia di origine, sistemazione attuale, provvedimento del Tribunale minorile. Quelle sugli aspiranti genitori includono dati anagrafici, residenza, stato di famiglia, condizione di salute, motivazioni, dati del casellario giudiziale.
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