10 Giugno 2017

LA SENTENZA

 

La guerra del secondary ticketing continua, anche se inevitabilmente le sentenze dei tribunali arrivano quando i giochi sono già fatti (per vendere i biglietti dei concerti romani degli U2 ci sono voluti pochi minuti, per arrivare alla sentenza del tribunale sei mesi). Comunque, com’ era già successo per i Coldplay, ieri il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso Siae per quanto riguarda il doppio appuntamento all’ Olimpico del 15 e 16 luglio con Bono e soci in tour per i trent’ anni del loro primo capolavoro The Joshua Tree Tour. L’ effetto è un’ ordinanza che inibisce a Live nation, la multinazionale che gestisce la band irlandese, e ai siti Seatwave e Viagogo l’ ulteriore vendita diretta o indiretta sul mercato secondario dei biglietti del concerto con una penale di duemila euro per ogni ulteriore biglietto ceduto. IL POTERE DI LIVE NATION Tanto per avere un quadro del settore, Live nation è la società più importante per quanto riguarda la musica live in tutto il mondo. Quest’ anno organizza in Italia i concerti degli U2 all’ Olimpico, dei Coldplay a San Siro, il concerto di domani dei Guns’ n’ roses a Imola, i Depeche Mode a Roma e a Milano, i festival di Monza e Firenze con Radiohead e Aerosmith. Da noi il suo fatturato è in decisa crescita, tanto che il 2017 è destinato a battere tutti i record con una ricaduta economica sul territorio (considerando quindi anche gli effetti su turismo e trasporti nei giorni di concerto) che la stessa Live Nation stima tra i 356 e i 363 milioni. La sentenza, che riconosce alla Siae il rimborso delle spese legali, ricalca quella emessa qualche tempo fa per i Coldplay in concerto a San Siro il 3 e 4 luglio: nel momento stesso in cui vennero offerti i biglietti praticamente si volatilizzarono, salvo poi essere magicamente rintracciabili sui siti di rivendita (ovviamente con forti maggiorazioni). Anche in quel caso il provvedimento era rivolto a Live nation, a Seatwave, Ticketbis e Viagogo con la stessa penale di 2 mila euro per ogni ulteriore ingresso venduto. Inoltre, già ad aprile scorso, l’ Antitrust aveva multato Ticketone, la rivendita ufficiale dei biglietti, e altri quattro operatori per 1,7 milioni di euro non per le connessioni con il mercato secondario ma per presunte mancanze nel contrasto alle speculazioni. Ieri sera Viagogo, comunque, offriva ancora biglietti per l’ Olimpico a prezzi maggiorati intorno ai 135 euro per il 15 e su Seatwave, per la stessa data, si arrivava anche fino a 900 euro. LEGGI E INGANNI Resta, in ogni caso, resta il problema non facilmente sormontabile che quei siti sono internazionali (Viagogo ha sede in Svizzera, Seatwave a Londra e Ticketbis in Spagna) e possono continuare tranquillamente la loro attività sulle pagine estere, dove la sentenza del tribunale romano ovviamente non può arrivare. Segnali comunque di lotta contro il fenomeno vengono anche dagli Stati Uniti dove la legge promulgata dal governatore della stato di New York Andrew Cuomo ha reso il bagarinaggio online un reato penale. E il primo risultato è una per complessivi 4 milioni e duecentomila dollari a sei società operanti sul mercato secondario degli ingressi per spettacoli di musica dal vivo. Una settima società, la Componica, finita nel mirino del procuratore per aver prodotto un software in grado di eludere le misure anti-bot (che dovrebbero impedire gli acquisti di pacchetti di biglietti in blocco), ha patteggiato un accordo extragiudiziale. Il fenomeno, comunque, è ben lungi dall’ essere arrestato, anche se il clima di paura che sta circondando gli avvenimenti musicali evidenzia già qualche frenata sui prezzi. I segnali sono, comunque, contrastanti perché nei casi degli eventi più attesi la lievitazione dei prezzi sembra insensibile a ogni ipotesi di calmieramento: per esempio l’ appuntamento con i Rolling Stones, il 23 settembre a Lucca, registra picchi che sfiorano i 2 mila euro. Del resto anche in quel caso c’ è stata una sparizione fulminea dei biglietti con una denuncia da parte del Codacons verso gli organizzatori D’ Alessandro & Galli, che pure assicurano di aver messo in piedi tutte le misure per evitare il fenomeno. Soddisfatta la Siae che, con il suo direttore generale Gaetano Blandini, sostiene come «la motivazione della sentenza abbia considerato come provata l’ illecita attività sia dell’ organizzatore dell’ evento che delle piattaforme online che alimentano il mercato secondario e che sono lesive dei diritti patrimoniali degli autori, dei diritti dei consumatori e degli interessi dell’ Erario». Marco Molendini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
marco molendini

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