20 Agosto 2003

La riscossa dei fregati

I vacanzieri truffati entro dieci giorni dal rientro possono chiedere i danni
La riscossa dei fregati
Già fioccano le lamentele agli uffici del Codacons

Primi rientri dalle vacanze e, inevitabili, prime lamentele sulla qualità dei servizi ricevuti (diversi da quelli pubblicizzati in maniera allettante dai depliants), sulle truffe subìte. E comincia anche il lavoro per chi tutela i vacanzieri fregati. Dice Francesco Tanasi, vice presidente nazionale del Codacons: «Nonostante le nostre sedi lavorino a ranghi ridotti fino a lunedì prossimo, fioccano già le lamentele. Non siamo ancora in grado di fare statistiche attendibili. Le segnalazioni sono le più disparate: dall`invasione di formiche in albergo, al mare ?vicino?, raggiungibile facendo appena tre chilometri e mezzo a piedi. Tra le lamentele maggiori ricevute fino ad ora, la siccità, quest`anno, pare essere in testa alla classifica: andare al mare e non potere fare una doccia, o non avere l`acqua corrente in camera non è cosa gradita dai consumatori» Francesco Tanasi ricorda che chiunque abbia subìto un disagio o un danno durante le vacanze potrà esercitare immediatamente i propri diritti. I tempi sono molto stretti:
Pacchetto turistico. Se si sono riscontrate inadempienze, i consumatori possono richiedere, ai sensi del D.lgs. 111/1995, il risarcimento dei danni subìti inviando all`organizzatore del viaggio o al venditore una raccomandata a.r. entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal rientro. Tra le inadempienze si ricorda che se una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non è stata effettuata, il rappresentante locale o l`accompagnatore avevano l`obbligo di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio, non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure dovevano rimborsare quest`ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non era possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l`ha accettata per un giustificato motivo, l`organizzatore gli doveva mettere a disposizione un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli doveva restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro antcipato. Se alcune di queste cose non si sono verificate il turista, quindi, ha diritto di presentare un reclamo ed ottenere un rimborso.
Ritardata partenza o cancellazione del volo, il passeggero doveva ricevere informazioni dalla compagnia aerea, sul ritardo e sulle sue cause, entro la prevista ora d`imbarco. Successivamente le informazioni dovevano essere fornite almeno ogni 30 minuti. In caso di cancellazione del volo il passeggero, oltre al diritto di richiedere la risoluzione del contratto e quindi di ottenere il rimborso per la parte non usata del biglietto, può ancora avanzare ulteriori azioni risarcitorie, in caso di imputabilità della cancellazione al vettore. Il passeggero, poi, aveva diritto a: una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione; pasti e onsumazioni in congrua relazione all`attesa del volo; adeguata sistemazione in albergo.
Overbooking. In caso di negato imbarco per overbooking, il consumatore aveva diritto ad una compensazione immediata pari a 150 euro per i voli fino a 3.500 km e trecento euro per i voli oltre i 3.500 km. La cifra viene dimezzata solo se la compagnia ha offerto un volo alternativo che ha permesso al passeggero di arrivare a destinazione non oltre due ore dopo l`orario di arrivo, nel caso di voli fino a 3.500 km, e non oltre quattro ore per i voli superiori ai 3.500 km. La compensazione doveva essere pagata in contanti, salvo la preferenza del passeggero per i buoni viaggio.
Bagaglio. Il risarcimento per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato nei voli nazionali è di 222.08 euro per ciascun bagaglio oppure 17.04 euro per chilogrammo salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore; per i trasporti internazionali è di 24 euro per chilogrammo. Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1007,09 euro per passeggero nei voli nazionali e 461 euro per quelli internazionali. La contestazione relativa al bagaglio registrato deve essere scritta ed effettuata su appositi moduli (Pir – Property Irregularity Reports), disponibili presso l`assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale. Il reclamo deve essere presentato alla compagnia, a pena di decadenza, per i voli nazionali, entro tre giorni dalla constatazione per i casi i danneggiamento ed entro 14 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo. Per il traffico internazionale entro sette giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento ed entro 21 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo. I danni occulti devono essere denunciati alla compagnia entro tre giorni dalla riconsegna per il traffico nazionale ed entro 7 per quello internazionale. Tanasi ricorda, infine, di conservare tutta la documentazione del torto subìto. In tal senso possono essere molto utili le fotografie ed i filmini fatti (ad esempio in caso di alberghi e villaggi turistici inadeguati). Per qualunque dubbio rivolgetevi allo sportello Sos Turismo del Codacons Sicilia (095370437- 800841042)

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