18 Maggio 2010

La pubblicitá ingannevole

Capita spesso di imbattersi in messaggi pubblicitari che promettono chi sa quali risultati al di lá delle reali potenzialitá. Ne consegue che la pubblicitá ingannevole è lesiva non solo dell’ interesse del singolo consumatore ma anche delle imprese, che si vedono snaturare sul mercato la collocazione del proprio prodotto a vantaggio di altre. Il D.Lgs.n.206 del 6/9/2005, "Codice del consumo", ha inteso sanzionare aspramente le aziende che promuovono prodotti e servizi non corrispondenti alla realtá. La pubblicitá deve essere palese, veritiera e corretta, quella ingannevole invece è qualsiasi pubblicitá che in qualunque modo, sia idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta. La pubblicitá è ingannevole considerati tutti gli elementi, tra i quali: le caratteristiche dei beni e dei servizi, la quantitá, l’ origine geo-grafica o commerciale, i risultati che si possono ottenere con il loro uso, il prezzo ecc. ecc.. E’ ingannevole la pubblicitá che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia, in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e di vigilanza . I consumatori, le loro associazioni ed altri soggetti pubblici e privati possono chiedere all’ Autoritá Garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicitá ingannevole e la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. Le associazioni più rappresentative inoltre sono legittimate ad agire dinanzi al Tribunale per inibire gli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori, correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate. * Ufficio legale Codacons.

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