16 Maggio 2018

«La natura usuraria dei tassi rende il mutuo gratuito»

i giudici hanno dato ragione all’ avv. vitale, presidente provinciale codacons
La natura usuraria dei tassi convenuti, anche se in conseguenza della sommatoria dei tassi applicati, comporta la gratuità del mutuo quanto ai tassi corrispettivi. È il principio affermato dal Tribunale di Brindisi nell’ ambito di una procedura esecutiva, culminata con la pronuncia di un’ ordinanza di sospensione resa il 12 aprile scorso. A renderlo noto è l’ avv. Vincenzo Vitale (referente provinciale Codacons) che ha patrocinato gli opponenti nel giudizio instaurato dinanzi ai giudici. «La vicenda dichiara l’ avv. Vitale – trae origine dalla stipula di un mutuo di credito fondiario dell’ importo di 180.000 euro. I mutuatari, tuttavia, dopo avere pagato la complessiva somma di 48.950,44 euro (di cui 14.424,54 per quota capitale e 34.525,90 in quota interessi), sospendono i pagamenti a causa di gravi difficoltà di carattere economico. Si attiva, quindi, la banca che, prima, notifica ai debitori un atto di precetto del complessivo importo di 183.809,10 euro (oltre interessi di mora) e, successivamente, procede al pignoramento della casa acquistata con il mutuo. I mutuatari si oppongono all’ esecuzione deducendo, tra l’ altro, che la banca non ha il diritto di procedere all’ esecuzione forzata, stante l’ usurarietà del rapporto (per usura oggettiva e soggettiva)». Il Tribunale di Brindisi, investito della decisione, ha fatto rilevare che «nel caso concreto, la banca opposta ha “convenuto” un tasso corrispettivo pari al 4,248% e un tasso moratorio in misura pari al tasso soglia 5,915%, con la conseguenza che, nel caso di mancato pagamento della prima rata, il tasso complessivo di interesse convenuto deve individuarsi nel 10,488%, certamente superiore a quello “soglia”, fissato al 6,240%. Ciò, poiché nel contratto di mutuo si stabilisce, sostanzialmente che la debitoria complessiva, a seguito della risoluzione del mutuo, si individuerà con riferimento alle rate scadute (comprensive di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori, il che necessariamente determina la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l’ interesse convenzionale, e, in maniera composta, l’ interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi) e quindi, in concreto, la produzione di interessi, per il caso di mora, nella misura sopra indicata”. Sulla base di tale motivazione il giudice ha ritenuto la natura usuraria dei tassi convenuti e quindi, in applicazione dell’ art. 1815 del Codice Civile, la gratuità del rapporto quanto ai tassi corrispettivi, con conseguente sospensione della procedura.

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