11 Marzo 2014

La multa è illegittima se sfori col gratta e sosta Attesi migliaia di ricorsi

La multa è illegittima se sfori col gratta e sosta Attesi migliaia di ricorsi

Niente multa se il ticket del parcheggio è scaduto. Libero lo aveva già annunciato nel novembre scorso ma, nonostante le sentenze dei giudici e il parere del Ministero dei Trasporti, i comuni italiani continuano a fare cassa. La carta giocata illegittimamente dagli ausiliari del traffico, che setacciano senza pietà le strisce blu delle città alla ricerca del grattino fuori orario, è quella del divieto di sosta, ai sensi dell’ articolo 7 del Codice della Strada. Una sanzione che parte dai 25 euro e può superare i 40. Nulla di scandaloso se il legislatore avesse configurato la scadenza del contrassegno quale illecito, come ha fatto invece per la mancata esposizione del ticket. Il “gratta e sosta” non è esposto sul parabrezza? Certamente all’ automobilista furbetto non resta che pagare. Ma se il biglietto è solo scaduto non sono previste sanzioni amministrative. A chiarirlo è un parere del Ministero dei Trasporti, finora rimasto oscurato, firmato dal direttore generale della sicurezza stradale del dicastero, Sergio Dondolini. Il documento, “in materia di parcheggi a pagamento” (protocollo 25783 del 22 marzo 2010), precisa che «sostare troppo a lungo in un parcheggio a pagamento non può essere motivo di multa». Nella nota è scritto che qualora «la sosta viene effettuata omettendo l’ acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione. Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’ orario di competenza non si applicano sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale». L’ ingegnere Dondolini precisa poi che «l’ eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice della Strada, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privatorum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ ente proprietario o concessionario». Insomma, se il contrassegno è scaduto la multa è illegittima perché la norma non la prevede. I Comuni, dunque, possono infliggere una sanzione solo quando non è esposta la ricevuta sul cruscotto. Se si è sforato l’ orario consentito, invece, devono richiedere la differenza tra il versato e il dovuto, ovvero i soldi per il tempo sforato. Non si tratta di una sanzione pecuniaria, ma di una sorta di rapporto di natura civilistica tra la società emittente il biglietto e il titolare dell’ auto. La nota, che in mancanza di una norma ha un valore giuridico, giace negli uffici comunali da oltre tre anni. Eppure i Comuni hanno ignorato volutamente il parere tecnico, comminando verbali da 25 euro. La condotta illegittima si basa sulla consapevolezza che gli automobilisti sono scoraggiati dal ricorso. Soprattutto perché per impugnare il provvedimento davanti al giudice di pace occorre un versamento per diritti d’ ufficio di almeno 37 euro. Tanto vale risparmiarne 12 e rimpinguare le casse comunali. E’ pur vero che c’ è sempre il ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla notifica, ma ci sono troppe lungaggini burocratiche. A correre in aiuto degli automobilisti, ora, è il Codacons, che invita a una valanga di ricorsi. «Chi è stato multato per il ticket scaduto nelle strisce blu faccia ricorso al prefetto e alleghi la nota», spiegano dall’ associazione. Inoltre per il Codacons «tutte le multe inflitte negli ultimi 60 giorni vanno annullate d’ ufficio dai comuni che le hanno emesse. Altrimenti potrebbero essere ipotizzati i reati di abuso ed omissioni di atti d’ ufficio».
rita cavallaro

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