24 Marzo 2003

La multa e le Poste



Mi è stata notificata una multa per una infrazione al Codice della Strada. Poiché non ero in casa, appena ho visto l`avviso di deposito sono andato alla posta e ho regolarmente versato l`importo richiestomi a mezzo di bollettino postale. Dopo qualche mese il Comune mi ha inviato una lettera con la quale sosteneva che avrei dovu to versare, con testualmente all`importo della multa, altri dieci euro per rimborso di un`ulteriore raccomanda ta (che mi avvisava della giacenza del la prima raccomandata) e che pertanto l`importo versato risultava insufficiente a pagare la multa, la quale decorsi i termini, era intanto raddoppiata. Cosa devo fare?


Alcuni Comuni notificano i verbali di accertamento al C.d.S. impiegando un modulo prestampato dove è specificato l`importo della sanzione in misura ri dotta, valido ove venga saldato entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, e l`importo per il rimborso delle spesa di noti fica con accluso un bollettino di c/c postale dove è riportata la somma dei due importi. Nel verbale, in un riqua dro a parte, intitolato “modalità di pa gamento“ risulta la seguente dicitura: “nel caso di notifica per compiuta giacenza, ossia quando il presente verbale viene ritirato presso l`ufficio postale, deve essere pagata, entro 60 giorni dalla notificazione, la somma di 5,16 (lire 10.000) per ulteriori spese di notifica da sommare all`importo riportato sul verbale stesso“. Tutte le volte che il postino, al momento di notificare la sanzione non ha trovato il destinatario in casa, viene inviata una seconda raccomanda ta per avvertire che la prima è giacente presso l`ufficio postale; quando il malcapitato utente ritira la prima presso l` ufficio postale non sa che deve pagare il rimborso anche della seconda raccomandata e utilizza semplicemente il bollettino contenuto nel primo piego raccomandato. Alcuni comuni sostengono che il pagamento così effettuato deve ritenersi insufficiente non solo ad estinguere la sanzione (per questo la rad doppiano) ma anche a rimborsare le spe se di notifica, non essendo compreso nell`importo riportato sul bollettino l`importo per il rimborso della secon da raccomandata. E ciò ai sensi dell` art. 389 C.d.S. La procedura relativa all`invio della seconda raccomandata il giorno successivo a quello in cui il postino ha verifica to la irreperibilità del destinatario, si è instaurata a seguito della pronun cia della Corte Costituzionale n. 346/98. Le Poste Italiane Spa hanno definito, con la nota cita ta, una procedura interna ? che non può certo essere equiparata a una normativa secondaria, considerato il carattere unilaterale della medesima ? che stabilisce l`inoltro automatico di una seconda raccomandata al destina tario non reperito presso la sua abita zione al momento della notifica. Tuttavia le Poste non hanno previsto che allo stesso sportello al destinatario che si presenta, insieme all`atto da notificare, venga dato av viso dell`avvenuto inoltro della seconda raccomandata. La norma interna delle Poste non può essere ritenuta tale da dover essere conosciuta da tutti i cittadini. Pertanto la spesa relativa alla seconda raccomandata non può essere considerata tecnicamente una spesa di notifica stabilita da norma legislativa o rego lamentare e non può essere ricompresa tra le spese dovute ai sensi dell`art. 389 C.d.S. Per tale motivo non è dovu to l`importo relativo alla sanzione raddoppiata ed il versamento effettua to va imputato a estinzione delle spe se di prima notifica e della sanzione. Il Codacons ha già difeso con successo i cittadini vittime di questo sopruso curandone con successo i ricorsi amministrativi al Prefetto.


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