13 Marzo 2014

La multa ad orario scaduto? Non vale

La multa ad orario scaduto? Non vale

Fa discutere l’ intervento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) a proposito delle contravvenzioni per divieto di sosta per aver “sforato” l’ orario indicato sul ticket. Secondo Il Codacons sono infatti nulle. “In pratica – si legge nel comunicato – quando paghiamo per la sosta sulle strisce blu ed esponiamo regolarmente sul cruscotto il gratta e sosta o il biglietto emesso dal parcometro, non possiamo essere multati per divieto di sosta ai sensi dell’ art. 7 del Codice della strada se arriviamo in ritardo e facciamo scadere il tempo indicato. Secondo una nota del ministero dei Trasporti, fino ad oggi opportunamente oscurata, può essere chiesta solo la differenza tra i due importi e non i 25 euro attualmente dati come sanzione amministrativa”. Questa teoria è stata sostenuta dalla Voce a più riprese: chi “sfora” non può venire trattato come chi non ha pagato un minimo di sosta. In pratica è una notizia clamorosa, considerato che tutti i comuni d’ Italia hanno comminato queste multe per anni, anche se i consumatori ritardavano di pochi minuti. Per il Codacons ora tutte le multe comminate negli ultimi 60 giorni vanno annullate d’ ufficio dai comuni che le hanno emesse, eventualmente inoltrando la richiesta alle prefetture competenti per territorio. I comuni non solo possono, ma devono esercitare questo potere di autotutela, revocando d’ ufficio le multe comminate, altrimenti potrebbero essere ipotizzati i reati di abuso ed omissioni di atti d’ ufficio. Se così non fosse è evidente che gli uffici dei giudici di pace e le prefetture sarebbero intasate da migliaia di ricorsi del Codacons, che, comunque, invita fin d’ ora i consumatori a mandare una segnalazione a [email protected] o alle sedi locali. Per l’ associazione di consumatori, inoltre, vanno restituiti tutti i soldi indebitamente percepiti dai comuni in questi anni, quantomeno a far data dalla nota del ministero, ossia dal marzo del 2010. Da parte di alcuni comuni viene però evidenziato che il coordinamento dell’ attività degli organi di Polizia stradale, spetta al Ministero dell’ Interno che sulla questione non è mai intervenuto e che, seppur autorevole, il parere del 2010 diffuso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “non è giuridicamente in grado di essere contrario alle norme in vigore”. In breve secondo il Ministero dei Trasporti, “l’ ipotesi di applicare la sanzione di cui all’ articolo 7 comma 15 del Codice non è giuridicamente giustificabile in quanto l’ eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale”. Anche da parte del Comune di Rimini viene evidenziato che la disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non sarebbe applicabile a Rimini perché la sosta è possibile senza interruzioni. Il dibattito continua. Aldo Viroli.

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