LA DICITURA “LIGHTS“ SULLE SIGARETTE E` INGANNEVOLE
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fonte:
- Marketpress.info
Nuova vittoria giudiziaria del Codacons in materia di fumo. Come si ricorderà con provvedimento n. 11809 del 2003, l`Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che i messaggi pubblicitari consistenti nell`apposizione delle diciture Lights, Leggera, Ultra Lights, Super Lights, Légères sulle confezioni di alcune marche di sigarette costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole. I suddetti messaggi pubblicitari ? sosteneva l`Autorità – sono stati ritenuti ingannevoli, in quanto idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche dei relativi prodotti e, di conseguenza, a spingerli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza con evidente pericolo per la loro salute. Contro tale decisione la Philip Morris, la Bat e altri produttori di tabacco opposero ricorso dinanzi al Tar del Lazio, sostenendo che l`apposizione del termine lights sulle sigarette da loro prodotte e commercializzate costituisce parte integrante del marchio e come tale non può essere soggetto ad un giudizio di ingannevolezza. Il Codacons intervenne in giudizio a fianco dell`Antitrust, difendendo il provvedimento dell`Autorità e chiedendo ai giudici del Tribunale Amm.vo di rigettare il ricorso delle lobbies del tabacco. Sosteneva l`associazione: “Contrariamente a quanto sostenuto dalle società ricorrenti, le diciture lights e simili apposte sui pacchetti di sigarette, pur essendo parte dei relativi marchi, contengono un vero e proprio messaggio pubblicitario, ai sensi dell`art. 2 D. Lgs. 74/92. In virtù di quest`ultimo, si intende per “pubblicità“, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell`esercizio di un`attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni (?). Nel caso di specie, nel marchio è stata inserita una espressione che, presentando con immediatezza all`occhio dei destinatari una caratteristica qualitativa distintiva del prodotto, ha natura di messaggio promozionale ed è certamente idonea ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori. [?] Nel caso in esame, l`Autorità ha ritenuto opportuno, per valutare l`ingannevolezza del messaggio in relazione alla percezione che i consumatori hanno delle diciture lights ed equivalenti, di basarsi sui sondaggi già commissionati in un precedente caso analogo alle società Eurisko ed Ac Nielsen Cra. Nel provvedimento della cui validità si discute, l`Agcm conclude che entrambi i sondaggi addivengono alla conclusione per cui i consumatori (fumatori e non fumatori) associano alla dicitura “lights“, in primo luogo, l`individuazione di un prodotto che si connota per un gusto diverso e più leggero rispetto a quello delle sigarette normali e per un minor tenore di condensato e nicotina. Come ulteriore decodifica viene indicata la minore dannosità per la salute delle sigarette “light“ rispetto alle sigarette normali. [?] Il fatto di attribuire ai termini light, mild, leggero o analoghi la valenza di sinonimi di “meno nocivo per la salute“ influenza dunque il comportamento dei fumatori che hanno intenzione di smettere di fumare nel senso di spostare il consumo su un prodotto ritenuto meno dannoso. Coloro che invece non hanno maturato l`intenzione di rinunciare possono essere addirittura indotti a consumare una maggiore quantità di sigarette, nell`erronea convinzione che il prodotto arrechi minor danno alla salute rispetto al prodotto full flavour“. La I sezione del Tar Lazio, ( Pres. Pasquale De Lise, Rel. Martino), ha rigettato oggi il ricorso dei produttori di tabacco, accogliendo le tesi del Codacons e confermando il provvedimento dell`Autorità Antitrust, riconoscendo quindi la valenza ingannevole della dicitura “lights“ sui pacchetti di sigarette.
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