25 Giugno 2003

La Consulta dice sì al “doppio ruolo“



FORLI? – Il conflitto di competenza fra la carica di sindaco e quella di primario, secondo la Consulta non esiste o comunque non ha rilievo costituzionale.La Corte, presieduta da Riccardo Chieppa, istruita dalla redazione del potente giudice Valerio Onida (presidente della Commissione studi e regolamenti) interpellata dall?ordinanza del Tribunale di Forlì il 16 novembre dell?anno scorso, ha pronunciato una sentenza che dichiara: ?non fondate? le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66, 274 del Dlgs 267/2000 e degli articoli 3, 76, 97 della Costituzione. I quesiti posti dal Tribunale di Forlì, sollevati dalla corte presieduta dal giudice Cristina Salvadori, a latere i giudici Maria Colomba Giuliano e Antonella Allegra, sono stati respinti validando nei fatti l?intero disposto del Testo unico delle leggi sull?ordinamento degli enti locali approvato il 18 agosto di tre anni fa. La sentenza, depositata lo scorso 4 giugno, è stata resa noto dopo venti giorni rendendone così possibile la lettura dell?articolato. Nelle venti pagine della sentenza vengono ripercorsi, passo dopo passo, le vicende connesse all?ordinananza del tribunale di Forlì e quelle (congiunte nella sentenza) del tribunale di Macerata che aveva sollevato alcune obiezioni di legittimità costituzionale anche in relazione alla causa intentata dall?avvocato Roberto Gaetani, in rappresentanza del Codacons nei confronti del sindaco Erminio Marinelli, medico di base e primo cittadino di una coalizione della Casa della libertà, tuttora in carica.L?obiezione di incompatibilità verso il sindaco Franco Rusticali, che guida una coalizione dell?Ulivo, era partita dal ricorso di Giancarlo Biserna e Flavio Fava che il 7 agosto del 2001 chiedevano: ?la decadenza del sindaco Franco Rusticali, per incompatibilità tra primario ospedaliero, dipendente dell?Ausl e sindaco della città?. Il Tribunale di Forlì esaminando il ricorso osservava che: ?alla luce della giurisprudenza della Corta di Cassazione, costituente ormai diritto vivente, escludeva sia la possibilità per l?eletto di rimuovere la causa d?incompatibilità (Rusticali era sindaco dal giugno del 1999), mentre con ordinanza il 20 dicembre 2001 sollevava questione di legittimità costituzionale dell?articolo 274 del dlgs 267 del 2000, in relazione alla permanenza nel ruolo di primario, per eccesso di delega, ma la Corte rinviava al Tribunale di Forlì, con l?ordinanza 398 del 2002, la questione ?manifestatamente inammissibile…sollevando invece una questione di legittimità costituzionale rilevante solo ai fini della decisione di merito ad esso richiesta?. Il botta e risposta fra Tribunale e Consulta non era finito. L?8 gennaio di questo anno alla Corte costituzionale perveniva l?ordinanza del Tribunale di Forlì sollevando nuovamente la questione della legittimità della carica di sindaco e primario. Nel giudizio, oltre alle parti (avvocati di Biserna e Fava e avvocato di Rusticali) è intervenuto anche il presidente del Consiglio dei ministri, avvocato dello Stato, chiedendo che la questione ?sia dichiarata infondata?. A sua voltasecondo Onida, e la Corte, già dal dlgs 502 del 1992 i criteri d?incompatibilità erano modificati rispetti a quelli indicati nel 1981, sulla base del nuovo quadro di riforma delle Usl. La sentenza della Corte, se non altro, chiarisce come la ?novazione? legislativa sia stata considerata (al di là dei pronunciamenti formali) prevalente rispetto ad un più rigido quadro di norme d?incompatibilità. Adesso la decisione torna al Tribunal di Forlì. Le parti hanno tempo sei mesi per decidere se proseguire la causa. La Corte ha ?salvato? due sindaci. Il bipolarismo è perfetto.




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