La class action segna il passo
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fonte:
- Il Sole 24 Ore
Pesano la complessità del sistema e
il forte ritardo nel fissare gli standard di qualità POCHE CAUSE Dopo
l’ entusiasmo iniziale le azioni collettive non sono aumentate L’ ultima
ammessa è quella contro Trenord.
PAGINA A CURA DI Antonello Cherchi Difficile che ci sia a breve una versione italiana di Erin Brockovich, il film sulla battagliera capofila della class action che agli inizi degli anni 90 costrinse un’ azienda statunitense a un maxi-risarcimento di oltre 300 milioni di dollari. Qui da noi, infatti, l’ azione collettiva – introdotta nel 2007, ma di fatto partita nel 2010 – non riscuote molto successo. Le iniziative si possono, per ora, contare in qualche decina. Molti annunci, come da ultimo la class action sull’ acqua all’ arsenico che sgorga dai rubinetti romani, ma pochi fatti. Tra questi è dei giorni scorsi la notizia che la Corte d’ appello di Milano ha ammesso l’ azione collettiva intentata da Altroconsumo contro Trenord. Ma si tratta di casi isolati. E se sul versante civile qualcosa, seppure lentamente, si muove, su quello dei Tar, presso i quali vanno presentate le class action contro la pubblica amministrazione, i numeri sono anche più bassi. Pochissime le cause arrivate finora e tutte all’ indomani del debutto del nuovo strumento. Fece da battistrada l’ azione collettiva intentata dal Codacons contro le classi-pollaio, che impose lo stop alle aule sovraffollate. Dopodiché, però, tutto si è ridimensionato. Tanto che al ministero della Pubblica amministrazione – che tiene il conto delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici “colpiti” da diffida, che rappresenta il primo passo della class action (si veda la scheda) – non sono pervenute negli ultimi tempi nuove comunicazioni. Nel caso della Pa si scontano diversi problemi. C’ è il fatto che la class action non è risarcitoria, ma può solo puntare a chiedere il ripristino di un servizio pubblico inadeguato. Soprattutto, però, pesa il forte ritardo degli standard di qualità, sulla base dei quali valutare i comportamenti delle amministrazioni. Previsti da una normativa del 1999 (il Dlgs 286) e ribaditi dal decreto 150 del 2009, finora sono stati adottati – secondo un monitoraggio dell’ Anac (ex Civit) di qualche giorno fa – solo dal 47% delle amministrazioni (si veda la tabella). Ma c’ è di più: gli standard adottati sono spesso di facciata, nel senso che sono parziali e lasciano fuori servizi essenziali. Insomma, un misuratore un po’ grossolano, poco utile per capire se le amministrazioni sono efficienti. E questo è un grosso limite per l’ applicazione della class action contro la Pa, perché il decreto che l’ ha introdotta (il Dlgs 198 del 2009) ha espressamente legato il nuovo strumento alla predisposizione degli standard di qualità. È pur vero che l’ azione collettiva si può azionare anche in presenza di inadempienze delle amministrazioni nella predisposizione di un atto o qualora non vengano rispettate le scadenze, ma è soprattutto attraverso gli standard di qualità che il cittadino può valutare come opera un ufficio pubblico. Miglior fortuna hanno avuto, invece, le class action nel settore civile. Per esempio, Altroconsumo, che ha promosso quella contro Trenord, ne ha in piedi altre quattro, una prossima alla sentenza (quella contro Banca Intesa sull’ applicazione delle commissioni di scoperto del conto), mentre le altre tre devono ancora superare il vaglio di ammissibilità. «Il problema – spiega Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo – è che il meccanismo è farraginoso: dopo che il giudice ha deciso per l’ ammissibilità dell’ azione collettiva, bisogna “formare” la classe, ovvero farsi parte attiva nel reclutare (per esempio, con pubblicità sui media pagate dai ricorrenti) le persone interessate a fare causa. E questo avviene a distanza di tempo dal momento in cui l’ azione collettiva è stata promossa, perché almeno un anno se ne va per il giudizio di ammissibilità. Il che accresce le difficoltà di recuperare i potenziali ricorrenti, che devono, a loro volta, mettere insieme i documenti per dimostrare di avere titolo a entrare nella “classe” nonché chiederlo espressamente. Al contrario di quanto avviene negli Usa, dove i cittadini vittima di un problema sono tutti coinvolti nell’ azione risarcitoria, a meno che non dichiarino espressamente di volerne rimanere fuori». Analoghe considerazioni arrivano da Massimiliano Dona, presidente dell’ Unione nazionale consumatori, che può vantare la prima e unica class action che finora ha portato al risarcimento di un gruppo di vacanzieri truffati dal tour operator. «Al momento risultano avviate – afferma Dona – altre tre azioni collettive, tutte allo stato preliminare. L’ esperienza, finora, però è stata fallimentare, perché il meccanismo è mal congegnato. Si sono introdotti vincoli per evitare che si trasformasse l’ azione collettiva in uno strumento di attacco alle imprese, senza capire che le aziende virtuose sono le prime a guadagnarne, perché con le class action si mettono all’ indice le imprese poco corrette». © RIPRODUZIONE RISERVATA DOPPIO BINARIO IL RICORSO CONTRO LE IMPRESE LE CAUSE CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La norma La class action contro privati è stata introdotta dalla Finanziaria per il 2008 (legge 244/2007), ma è diventata di fatto operativa nel 2010, dopo le modifiche apportate nel 2009. La norma che regola l’ azione collettiva è l’ articolo 140-bis del codice del consumo (Dlgs 206/2005) Il funzionamento La class action va proposta dai singoli utenti (che possono farsi aiutare dalle associazioni di consumatori) al tribunale del capoluogo della regione in cui ha sede l’ impresa. I giudici devono prima valutare l’ ammissibilità dell’ azione collettiva (di fronte a un “no” è possibile proporre appello). Se viene ammessa, il giudice con la stessa ordinanza fissa anche i termini e i modi della pubblicità necessaria per far conoscere l’ esistenza della class action e reclutare gli interessati, che possono aderire anche con una mail certificata o via fax. In caso di condanna, la sentenza fissa l’ entità del risarcimento e diviene operativa 180 giorni dopo la pubblicazione La norma La class action contro la pubblica amministrazione è regolata dal decreto legislativo 198/2009 Il funzionamento La class action può essere presentata nel caso di danni causati da un disservizio di un’ amministrazione o di un concessionario. Per esempio, perché non è stato predisposto un atto, rispettata una scadenza o non ci si è attenuti agli standard di qualità o ai parametri contenuti nelle Carte di servizi. A differenza della class action contro privati, quella verso la pubblica amministrazione non prevede il risarcimento del danno, ma solo il ripristino del servizio. Tant’ è che il primo passo è la diffida all’ amministrazione o al concessionario di servizi a mettersi in regola entro 90 giorni. Se questo non accade, parte la class action vera e propria, che può essere proposta entro un anno dalla scadenza della diffida.
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