21 Gennaio 2011

La class action entra in classe.

 Prima sentenza contro la Pa per il sovraffollamento scolastico

La prima sentenza in un procedimento di class action è contro i ministeri dell’ Istruzione (Miur) e dell’ Economia, condannati a emanare entro quattro mesi il piano generale di edilizia scolastica. La pronuncia, depositata giovedì in cancelleria, è del Tar Lazio (552/2011), innescato dal ricorso del Codacons per il sovraffollamento in decine di istituti, stigmatizzato come il fenomeno delle “classi-pollaio”. Nelle 30 pagine di motivazione, i giudici amministrativi hanno prima risolto la questione della proponibilità della class action – stante la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 198/09 (articolo 7) – quindi hanno ravvisato, nel merito, l’ inerzia dei ministeri nel predisporre il piano di intervento sugli edifici scolastici pubblici, condannando le rispettive amministrazioni a provvedere entro 120 giorni. Se ciò non succederà – ha chiosato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – a margine della pronuncia “saremo costretti a chiedere la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca al ministro e ottemperi a quanto disposto dal Tar. Grazie a questa sentenza, inoltre, docenti e famiglie – i cui figli sono stati costretti a studiare in aule pollaio – potranno chiedere un risarcimento fino a 2.500 euro per danno esistenziale subito”, ha specificato Renzi. Quanto alla proponibilità dell’ azione collettiva, il Tar ha preso atto che, nonostante il vuoto regolamentare, nel caso specifico sussistono tutti gli elementi per arrivare a una pronuncia prescrittiva : la violazione dei termini e/o mancata emanazione di un atto amministrativo, la violazione di standard qualitiativi stabiliti, la trasparenza e l’ integrità delle Pa. E, anche in relazione alla legittimazione attiva dell’ associazione, il Tar ritiene che non ci sia “alcun valido motivo per escludere l’ immediata operatività delle previsioni di legge aventi ad oggetto l’ omissione di atti generali (da parte dalla Pa, ndr), risultando irragionevole ogni diverso approdo ermeneutico”. Nel merito della domanda, i giudici hanno ritenuto che “nell’ ordinata architettura disegnata dal legislatore nel ‘ 96, il piano di riqualificazione dell’ edilizia scolastica all’ articolo 3 del Dpr 81/2009 avrebbe dovuto costituire un atto di programmazione” per individuare obiettivi e tempi per rendere sicuri e vivibili gli ambienti scolastici. Nelle more, ma solo per l’ anno scolastico 2009-2010, le scuole interessate dal piano avrebbero potuto ottenere deroghe sull’ indice di affollamento. Invece – secondo il Tar – Miur e Mef con il decreto interministeriale del 23 settembre 2009 “hanno compilato un elenco di scuole in situazione potenzialmente critica” sulla scorta di scarne informazioni dell’ anagrafe nazionale, demandando a ciascun ufficio scolastico regionale di redigere un “elenco del disagio”. Che, nei fatti, è cosa diversa dal “piano di riqualificazione”, mai adottato fin qui e che dovrà vedere la luce entro giugno.

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