La carta dei diritti del passeggero
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fonte:
- La Provincia di Varese
«La carta dei diritti del passeggero, regolamento comunitario, quando c’è il negato imbarco per sovraprenotazioni o scarsità di passeggeri, così come in caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato, al consumatore dà diritto di scegliere la possibilità di viaggiare su un volo alternativo o il rimborso del biglietto non usato, oltre alla compensazione pecuniaria e assistenza» premette Mauro Antonelli, presidente della sezione di Como del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei consumatori), ed aggiunge «Nel caso in questione, il negato imbarco non rientra nelle tre situazioni specifiche codificate, ma è dovuto a mancanza di requisiti di volo. Tuttavia, a nostro giudizio, dovrebbero quantomeno avere diritto al rimborso dei biglietti pagati per un servizio di cui non hanno usufruito, al di là che la responsabilità sia imputabile alla compagnia o a un errore del consumatore. Pertanto va inoltrata una raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia aerea, e per conoscenza anche all’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), in cui si chiede il rimborso del biglietto entro sette giorni dalla data del negato imbarco e l’indennizzo delle spese (alberghiere in primis) sostenute per mancata assistenza, riservandosi altrimenti di adire a vie legali e di chiedere anche il risarcimento del danno. Dipenderà poi dall’interpretazione che il giudice darà di questa situazione particolare». Dopo l’odissea patita, la famiglia oltronese dovrà armarsi di ulteriore pazienza per verificare se ci siano i margini per un eventuale risarcimento danni: «Il problema è capire quanto fosse nota ed evidenziata nel contratto di trasporto la clausula dei due anni. E’ importante chiarire questo aspetto per individuare se vi sia una precisa responsabilità della compagnia per il negato imbarco; in tal caso avrebbero senz’altro diritto alla riprotezione su un volo alternativo o comunque al rimborso del biglietto e pure al risarcimento dei danni subiti. Diritto che non scatterebbe necessariamente in presenza di un qualche errore del consumatore». Come norma generale, il presidente del Codacons suggerisce: «Per problemi relativi a voli e affini, di fare sia segnalazione alle associazioni consumatori sia all’Enac, che può prendere provvedimenti e multare le compagnie aeree che avessero tenuto un comportamento sbagliato nei confronti dei consumatori».
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