13 Gennaio 2009

La cancellazione dei voli aerei Ecco le modalitá per il rimborso

LA PAROLA AL CODACONS La cancellazione dei voli aerei Ecco le modalitá per il rimborso

  Il Reg. CE n. 261/2004 recepito dalla ns legislazione con D.Lgs. 69/2006 prevede che in caso di cancellazione del volo, il contraente che abbia avuto conferma della sua prenotazione ha diritto al rimborso del biglietto entro sette giorni oppure al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, o ancora, a sua discrezione, all’imbarco su un volo alternativo con uguale destinazione, anche di altra compagnia, appena possibile o in una data successiva di suo gradimento, oltre ad ogni genere di conforto che possa alleviare ogni ulteriore disagio: pasti, bevande, telefonate, sistemazione in albergo comprensiva del trasporto da e per l’aeroporto. Naturalmente tutto a spese del vettore responsabile dell’accaduto. Ma cosa succede invece quando un volo viene soppresso a tempo indeterminato’ Ciò è quanto accaduto nel neonato Aeroporto cittadino "Salerno Costa d’Amalfi". La vicenda è nota a tutti: il 18 dicembre la Global Aviation Network, societá che gestisce i voli dello scalo insieme alla compagnia aerea spagnola Orion ha annunciato la sospensione dei voli invitando gli oltre 3000 aspiranti viaggiatori che avevano prenotato un viaggio a richiedere il rimborso di quanto pagato a mezzo lettera raccomandata. Il comportamento assunto dalla GAN è assolutamente contrario a quanto previsto non solo dalla legislazione speciale prima menzionata, ma al nostro codice civile. Infatti la prenotazione del volo, la sua conferma ed il pagamento del prezzo determina il perfezionamento del contratto di trasporto, quindi la sua mancata esecuzione senza una valida giustificazione, ossia, nel ns caso, l’assenza di un comportamento colposo ascrivibile alla compagnia, comporta una responsabilitá contrattuale che, oltre al rimborso del costo del biglietto, dá diritto anche al risarcimento dei danni subiti da ciascun contraente. Le motivazioni addotte dalla societá che gestisce i voli, quali il costo del carburante, i cattivi collegamenti con l’aeroporto non costituiscono né caso fortuito né forza maggiore essendo assolutamente prevedibili, anzi è bene evidenziare che fino al giorno prima il servizio di prenotazione ha regolarmente funzionato con regolare incasso di somme. Tutto ciò lascia spazio evidentemente, anche a responsabilitá penali che dovranno essere accertate dall’A.G.O. in ordine alla interruzione di pubblico servizio ma anche ad ipotesi più gravi come la truffa. L’esperienza di Leonardo, ieri, giá ci insegnava che non bastano le ali per volare’oggi evidentemente nemmeno un aeroporto! * responsabile Ufficio Legale Codacons Campania

 

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