27 Febbraio 2005

La banca obbligata a pagare

Il Tribunale, presieduto da Giovanni Cariolo, ha condannato una banca alla restituzione in favore di un consumatore di somme indebitamente investite in titoli dall` istituto di credito. Lo rende noto il Codacons, che ha assistito legalmente il ricorrente. Secondo l` accusa la Banca avrebbe acquistato titoli di un` industria italiana senza la preventiva autorizzazione, impartita in forma scritta o verbale, da parte del cliente riguardante sia l` acquisto dei titoli sia il successivo prelievo dal conto corrente dell` importo investito. «In questo modo il Tribunale, – spiega l` avvocato Dario Di Bella, responsabile legale del Codacons Sicilia per le questioni bancarie e finanziarie – ha stabilito che l` intermediario, in un rapporto di negoziazione, è tenuto ad effettuare le operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari esclusivamente sulla base di precisi ordini impartiti dai clienti senza la possibilità di operare a propria discrezione». «Inoltre – aggiunge il legale – il conferimento dell` ordine da parte del cliente rappresenta un momento essenziale nell`esecuzione del contratto di negoziazione, tanto che, ove non sussista alcuna volontà riferibile ad una determinata operazione, il compimento della stessa da parte dell` intermediario non può neanche inquadrarsi nell` ambito del rapporto di mandato». Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, rileva che è «ancora una volta è stato sancito in un` aula di giustizia un importante principio di tutela dei risparmiatori che mira a ristabilire l`equilibrio tra un soggetto tradizionalmente debole quale l` utente bancario ed un soggetto contrattualmente forte che è comunque obbligato a rispettare le regole formali e sostanziali di un corretto rapporto».

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