4 Settembre 2003

ITALIANI IN VACANZA: RADDOPPIO DELLE CAUSE DAVANTI AI GIUDICI DI PACE

I TOUR OPERATOR NEGANO SEMPRE LE LORO RESPONSABILITA`, INDIPENDENTEMENTE DAI FATTI





Il Codacons, considerato l`andamento delle cause fatte per le vacanze rovinate che sono state fino ad ora intraprese, ha stimato che quest`anno ci sarà un raddoppio complessivo dei ricorsi davanti ai giudici di pace. E` questo il dato incredibile che emerge.
Le ragioni sono sia in aumento dei casi limite che hanno procurato un danno tale al consumatore da rendere necessario un pronunciamento del giudice, sia nel comportamento dei tour operator. Infatti, è ormai invalso l`uso di rispondere al turista, anche se ha subito evidenti e macroscopici danni, con una lettera standard uguale per tutti, in cui si afferma che non si ha diritto ad alcun rimborso. Si cerca cioè di scoraggiare il consumatore a far valere i propri diritti, sfiancandolo, nella speranza che, di fronte alla necessità di dover fare una causa per poter ottenere il risarcimento del danno, la gran parte delle persone rinunci ad adire le vie legali. Pagare tutti quelli che reclamano, considerato che un turista su due si dichiara insoddisfatto al rientro dalle vacanze, sarebbe, infatti, troppo antieconomico. Meglio, quindi, andare in causa, considerato che spesso, quando le cifre del danno sono basse, il consumatore lascia perdere e rinuncia al giudizio.

Sulla correttezza ed eticità di questo comportamento lasciamo giudicare gli altri. Al Codacons preme dare un consiglio ai consumatori. Non rinunciate all`azione legale! Fino al vecchio milione di lire (516,46 euro) potete stare in giudizio personalmente, senza nemmeno l`assistenza di un avvocato.
Il giudice di pace è in ogni caso competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro. Per qualunque consulenza legale sono attivi gli sportelli vacanze del Codacons (a Milano: 02/862438; a Roma: 06/3725809).

Ricordiamo, infine, che, in caso di pacchetto turistico, se si sono riscontrate inadempienze, i consumatori debbono richiedere, ai sensi del D.lgs. 111/1995, il risarcimento dei danni subiti inviando all?organizzatore del viaggio o al venditore una raccomandata a.r. entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal rientro.

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