ISLANDA: CODACONS, I TOUR OPERATOR DEVONO RIMBORSARE CONSUMATORI
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fonte:
- Adnkronos on line
Roma, 19 apr.(Adnkronos) – In caso di pacchetto turistico il
consumatore che non puo’ partire per le vacanze ha diritto al rimborso
integrale di quanto versato. Lo dice il Codacons che in una sottolinea
come non si tratti di una "rinuncia volontaria ma di una causa di
forza maggiore". Per questo il consumatore ha diritto al "rimborso
integrale, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di
destinazione, di data o un bonus", prosegue la nota che ricorda come
la normativa di riferimento sia il D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206
meglio noto come Codice del Consumo.
Il consumatore (art. 92), dunque, puo’ decidere di usufruire di
un altro pacchetto di qualita’ equivalente o superiore senza
supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualita’ inferiore previa
restituzione della differenza di prezzo. Se invece opta per il
rimborso, la somma di denaro gia’ corrisposta deve essergli restituita
entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione. Non ha
diritto, invece, ad un risarcimento del danno, essendo un caso di
forza maggiore (art. 92, terzo comma).
Se il consumatore si trovava gia’ all’estero, invece, ha diritto
ad un risarcimento solo se l’assicurazione stipulata al momento della
partenza prevedeva una copertura in casi di questo tipo; e’ opportuno,
quindi, leggere attentamente tutti i documenti firmati.
Se e’ il consumatore e’ stato costretto ad anticipare il rientro
o a posticiparlo non puo’ chiedere i danni, salvo sia in grado di
dimostrare che il ritardo e l’anticipo erano evitabili, cosa difficile
da sostenere in questa circostanza.Rientro fai da te. L’organizzatore, nei limiti del
possibile, deve mettere a disposizione del consumatore un mezzo di
trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo
convenuto. Se non lo fa, si legge ancora nella nota Codacons, il
consumatore ha diritto di cercare autonomamente soluzioni alternative
per rientrare dalle vacanze e puo’ farsi rimborsare dal tour operator
le spese del rientro, salvo siano soluzioni eccessivamente onerose.
Rientro anticipato. In caso di rientro anticipato il tour
operator deve comunque restituire la differenza tra il costo delle
prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi
generali.
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